BUFALA La Legge sulle scie chimiche – bufale.net

di Shadow Ranger |

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È giunta all’attenzione della nostra redazione una serie di testi secondo cui sarebbe stata invenuta nella Legge 36 del 5 Gennaio 1994, non solo la prova, ma addirittura una sorta di obbligo legale alle cosiddette “Scie Chimiche”, introdotto, a seconda del testo, ora dall’Unione Europa, ora da altri “enti del complotto” (Bildenberg, Trilateral etc. etc.)
Ma passiamo al testo della normativa contestata:

Art. 2 – Usi delle acque
1. L’uso dell’acqua per il consumo umano e’ prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo.
Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e’ sufficiente e a condizione che non ledano la qualita’ dell’acqua per il consumo umano.
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell’acqua.

La pistola fumante, secondo chi diffonde tale testo, sarebbe nella frase in grassetto.
Che in realtà non si riferisce alle scie chimiche. Esistono infatti almeno dal 1945, anno in cui furono teorizzate da Vincent Schaefer, collaboratore del Nobel Irving Langmuir tecniche di inseminazione artificiale delle nuvolele quali agiscono, appunto, sulla fase atmosferica del ciclo dell’acqua, suscitando o ostacolando la pioggia (“inseminando” o “rompendo” le nubi), e tale tecnica, per le sue applicazioni, è tutt’ora oggetto di studi e sperimentazioni sul campo.
Non esiste dunque una “legge per le Scie Chimiche”.

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