DOMANDE E RISPOSTE 705 euro per Obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione – Bufale.net

di Shadow Ranger |

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DOMANDE E RISPOSTE 705 euro per Obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione – Bufale.net Bufale.net

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Ne avevamo parlato lo scorso 23 ottobre 2014, ossia dei famosi 705 euro di multa per l’obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione a partire dal 3 novembre 2014. Con riferimento alla notizia da noi pubblicata molti utenti ci hanno chiesto dei chiarimenti. Iniziamo da quello più comune che sintetizza i molti dubbi::

Se mia madre non è mia convivente e le presto l’auto per un pomeriggio, viene fermata per un normale controllo e dai dati del libretto di circolazione emerge che non è lei la proprietaria del mezzo che sta guidando come può dimostrare che si tratta di un episodio occasionale che non supera i 30 giorni?

Una risposta certa e conclusiva, inequivoca e valida per ogni situazione al momento non è possibile fornirla, né sarebbe giusto dichiarare di averla, ma possiamo già affermare che non è il caso di allarmarsi.
Nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della norma, come è sempre accaduto in casi simili, ci sarà sicuramente una ricca produzione dottrinaria e giurisprudenziale, e ci teniamo a ricordarvi che nelle sanzioni amministrative l’onere della prova grava sull’autorità procedente: in sintesi, vige una ripartizione della prova per cui spetta all’amministrazione provare in modo compiuto l’esistenza di un illecito e, in sede di opposizione, mediante ricorso al prefetto o giurisdizionale, la persona colpita da provvedimento potrà (o dovrà) limitarsi ad esplicare fatti impeditivi o estintivi.
Ci ricorda infatti la giurisprudenza del Tribunale di Bologna, nel disciplinare gli accadimenti relativi alle opposizioni che:

Il sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione e sul verbale di accertamento si svolge sul rapporto, cioè sull’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all’entità previsti dalla legge (atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una ione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge), dovendosi cioè accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, ma l’effettiva sussistenza dell’illecito. Con l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (così come al verbale di accertamento di violazione amministrativi) viene infatti introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente dall’amministrazione e dall’opponente: ne consegue che, ove l’amministrazione non adempia l’onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell’illecito e quindi la responsabilità dell’opponente, l’opposizione deve essere accolta secondo il disposto dell’art. 23, comma 12, legge n. 689 del 1981, norma -questa- che recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, spettando all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato e restando a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi. (Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 347 del 5 marzo 2013)

Soccorre inoltre la lettura del testo Le sanzioni amministrative. Raccolta completa commentata con dottrine e formulario, di Roberto Giovagnoli e Marco Fratini, ed. Giuffrè, che, nel commentare la risalente giurisprudenza di Cassazione Civile, Sezione Prima, sentenze 3837/2001 e 11698/2004 precisa che:

L’autorità amministrativa può provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia attraverso prove dirette che attraverso prove indirette o logiche.
Anche la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che nel dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato, la PA può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a quest’ultimo l’onere della prova contraria, purché i fatti sui quali tali presunzioni si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza, che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità

La norma di legge cui si fa riferimento è il 2729 c.c., laddove:

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti

Ciò posto, e ricordando che interesse della P.A. non è irrogare “multe in gran quantità”, se ciò comporta raffiche di ricorsi accolti, con le conseguenze del caso, e ricordando che, al momento ci stiamo comunque muovendo in una zona grigia, lo scrivente può invitare chi ha dubbi a non allarmarsi.
Resta escluso che si possa subire sanzione per usare il veicolo di un parente convivente: per parenti non conviventi o semplici amici, l’onere della prova, da esplicarsi (in linguaggio atecnico) mediante “prove vere” o una “costellazione di indizi” gravi, precisi e concordanti spetterà comunque alla pubblica amministrazione.
Pertanto non pensate al vigile come un malevolo Cerbero, un Argo dai Mille Occhi o altra creatura leggendaria pronta a multarvi per aver guidato un veicolo a prestito per una settimana o due.
Non riteniate neppure però che tale apparente struttura “di favore” nei confronti del cittadino vi consenta facili scappatoie.
Possiamo dichiarare che per il prestito temporaneo di un veicolo da privato a privato non vi siano elementi, né probatori, né indiziari, tali da lasciar anche solo ipotizzare al verbalizzante una situazione diversa da quella di fatto: ma con l’allungarsi del periodo di detenzione, e con l’aggiungersi di altri fattori, la situazione potrebbe mutare.
Esemplificando: diventa semplice spiegare, durante un controllo, che Tizio, conducente del veicolo sta guidando un’auto a prestito di sua madre, non convivente, per la settimana necessaria per far riparare la propria. Diventa molto più difficile, ed a ragion veduta, spiegare che Tizio, conducente del veicolo residente a Milano, stia guidando “da pochi giorni” l’auto di Caio, Ragusano senzatetto con un parco macchine di venti esemplari, oppure stia guidando l’auto della madre da “pochi giorni”, quando quaranta e venti giorni prima è stato multato su quello stesso veicolo.
La cosa potrebbe funzionare nei due sensi: proprio perché è comunque consentito al cittadino provare la presenza di fatti estintivi e modificativi della sua pretesa, Tizio potrebbe “anticipare” tale momento per mettersi in pace con se stesso e rimuovere ogni dubbio preventivamente, se così ritiene (anche se, come predetto, l’onere della prova spetta comunque alla pubblica amministrazione, quantomeno per indizi).
Esempio: Tizio subisce un danno alla propria autovettura, si reca dal concessionario Beta che, siccome la riparazione richiede due settimane tra reperimento del ricambio, installazione dello stesso e collaudo, concede la “vettura di cortesia”.
Tizio potrebbe decidere di guidare con il preventivo di Beta nel cruscotto, tacitando così eventuali timori e non vi è ragione che non faccia altrimenti anche se la vettura sostitutiva non gli deriva dal concessionario Beta ma da Sempronio, amico di famiglia ma non familiare convivente.
Gli esempi sarebbero molti, c’è una corposa zona grigia da dirimere, ma siamo certi che gli agenti della Polizia stradale, cui viene demandato il controllo di “prima linea”, terranno presenti i previgenti indirizzi giurisprudenziali e sapranno gestire la “zona grigia” con umanità e senza costringere l’utente finale all’aggravio di ricorsi per far valere le proprie ragioni.

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