DISINFORMAZIONE Novità per quanto riguarda multe e patente, ecco come cambia il codice della strada – Bufale.net

di Shadow Ranger |

bufala sindaco di lonigo
DISINFORMAZIONE Novità per quanto riguarda multe e patente, ecco come cambia il codice della strada – Bufale.net Bufale.net

disinformazione-patente-cosa-cambia
Ci segnalano i nostri contatti il seguente articolo, il quale dovrebbe presentare talune “novità riguardanti le multe”. Datato 30 Dicembre 2015, l’articolo ingenera la (falsa, come vedremo) aspettativa di una riforma normativa recente e di un maggior “rischio” per gli automobilisti, che saranno portati a cliccare rapidamente l’articolo di cui forniamo estratto:

Ecco come cambia il nuovo codice della strada riguardo le multe. Da ora è sufficiente avere 3 multe con la decurtazione di almeno cinque punti per ognuna per dover sostenere per la seconda volta il vostro esame di guida. L’arco di tempo tra la prima e al terza e ultima multa, che vi farà annullare la patente, è di 12 mesi.
Quindi non saranno più solo quelli a cui verranno tolti tutti i punti della patente a dover rifare l’esame.
Questa sentenza è stata emessa nel novembre del 2015 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, e vale sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri, per i quali è stata creata una banca dati presso il Centro elaborazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Trattasi di clickbait, un modo per ottenere, da un titolo nebuloso e “sconcertante”, un click rapido, con la catena di condivisioni che seguono, che in realtà non significa niente.
Infatti, non essendo l’Italia un paese di Common Law, dove la giurisprudenza quindi si solidifica e si cristallizza nel diritto, non ha senso parlare di “una sentenza del TAR che cambia il codice della strada”.
Tampoco possiamo parlare di una recente riforma, addirittura postulandone il principio in una “sentenza del novembre 2015”, quando in realtà la disciplina di cui trattasi esiste dal 2010, ovvero dalla riforma di ormai cinque-sei anni fa del Codice Stradale Vigente, del quale vi invitiamo a riscontrare l’articolo 126-bis comma sesto:

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. Al  medesimo  esame  deve  sottoporsi  il  titolare  della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta  altre  due  violazioni  non contestuali,  nell’arco  di  dodici  mesi  dalla  data  della   prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno  cinque
punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Si parla, sin dall’origine della riforma (e di certo non da “Novembre 2015”) di due casi ben delineati in cui l’automobilista dovrà rifare l’esame di idoneità alla guida:

  1. Perdita totale del punteggio
  2. Recidiva nelle infrazioni tale da accumulare tre violazioni da almeno 5 punti nell’arco temporale di dodici mesi

Un arco temporale come si vede di certo non nullo, ed atto ad ingenerare nell’autorità il sospetto di avere a che fare con un automobilista ben poco uso all’ordinaria diligenza: in poche parole, pericoloso per se stesso e per la sicurezza di automobilisti ed altri utenti stradali, e che quindi sarà necessario riesaminare al fine di valutare la sua idoneità ad usufruire di un mezzo tale per cui ogni errore ed intemperanza sarà pagato non solo da lui, ma da tutti gli altri a lui prossimi.
La riforma in sè esiste, ma non è “recente” come preventivato: sostanzialmente un dato legislativo di cinque-sei anni fa vi viene presentato, oggi, come completamente nuovo allo scopo di suscitare indignazione e condivisioni che avreste già aver dovuto superare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

Ultimi Articoli