BUFALA Torna il tacito rinnovo per le RC Auto – bufale.net

di Redazione-Team |

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BUFALA Torna il tacito rinnovo per le RC Auto – bufale.net Bufale.net

Avrete senz’altro letto sulle vostre pagine la nefanda notizia secondo cui sarebbe tornato il tacito rinnovo per le RC Auto. Notizia che da Facebook è arrivata alla blogosfera, dalla blogosfera alla stampa (vedasi traccia di Google con tutte le notizie prima battute, e poi rimodulate) con tutto il corollario di interessi e complotti più o meno verosimili, e più o meno infondati.

Partiamo dalle basi: stiamo parlando di una legge che ancora dovrà essere approvata, e di una proposta del tutto antitetica rispetto a quello che la blogosfera vi ha raccontato e sulla quale la stampa è caduta come una gaffe del compianto Mike Bongiorno.

Inseguendo il DDL Concorrenza infatti potremmo vedere due ipotesi di emendamento conseguenti e distinte

Se in Senato veniva così proposto:

All’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

La tanto vituperata, e per qualche giorno odiata dagli indinniati della Rete, avvocati mancati da tastiera, Senatrice Puppato, aveva proposto invece la rimozione della aggiunta di cui sub a)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1, è premesso il seguente:
“01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza, qualora non già previsto, non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo a richiesta dell’Assicurato. Il contratto assicurativo con tacito rinnovo non può prevedere condizioni di disdetta da parte del contraente con termine di preavviso superiore a trenta giorni”».

Rendendo così il probabile nuovo 170-bis così:

«Art. 170-bis. – (Durata del contratto). – 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno piu’ frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo’ essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione e’ tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza».

Come si potrà leggere, l’RCA non può essere tacitamente rinnovata: non lo era prima, e non lo sarà neppure dopo l’emendamento Puppato.

Quello per cui la Puppato si è opposta, è la proposta di estendere il rinnovo alle polizze danni, una categoria di polizze omnicomprensiva che al suo interno prevede sia le c.d. polizze aggiuntive che le polizze infortuni e professionali.

Ed in questo caso

“I contratti per il ramo danni – spiega Puppato – sono polizze volontarie molto complesse, che coprono malattie, infortuni e anche la responsabilità civile professionale o d’impresa. Vanno disegnate su misura di chi le richiede, per cui ci vuole l’esperienza e la professionalità di un agente che aiuti a valutare le diverse esigenze” (l’Rc auto è obbligatoria e, una volta scelto il massimale, c’è poco da discutere, il contratto è sostanzialmente preconfezionato).

“Eliminare il tacito rinnovo per assicurazioni così peculiari che riguardano beni primari come la salute, la sicurezza, i propri fabbricati e l’attività imprenditoriale – continua Puppato – significa dunque non garantire più la continuità della garanzia allo stesso costo.
Il rischio concreto, infatti, è che dopo un anno il cliente si ritrovi con un contratto che è carta straccia, soprattutto non più rinnovabile alle medesime condizioni, ma a condizioni peggiorate con franchigie, scoperti o aumenti di premio, solo perché per quel rischio assicurato ha avuto nel corso dell’anno un sinistro o un aggravamento del rischio (nel caso di malattia o infortunio) che lo rende più costoso o addirittura non assicurabile”.

Ricorreremo ad una serie di esempi: sono un giovane padre di famiglia, e per tutelare la mia famiglia decido di stipulare una polizza malattie ed infortuni.

Ho sfortuna, e mi ammalo: la polizza copre comunque almeno parte delle spese necessarie alle mie cure ed a non gravare sul bilancio familiare e riesco a sbarcare il lunario.

Ma se la polizza infortuni non si rinnovasse più tacitamente, ma periodicamente e su richiesta, a scadenza della polizza dovrei ripresentarmi in assicurazione, col rischio di vedermi “riclassificato” come soggetto di rischio, quindi costretto a condizioni più onerose, se non un “inassicurabile”, con peggioramento delle condizioni economiche della mia famiglia.

Potrei anche essere un libero professionista: ho appena iniziato la mia attività e, come previsto per molte categorie professionali, stipulo una polizza danni relativa alla responsabilità professionale. Documenti persi, danni al computer di ufficio, scadenze saltate… sono un giovane professionista, ottengo un buon prezzo.

Al momento di rinnovare la polizza, scopro che il mio premio è salito di molto. Per ovviare a questo problema potrei scegliere di stipulare una polizza pluriennale, ma in questo caso restei incatenato al portafoglio di clienti fisso di un singolo agente assicurativo, aumentando il suo potere negoziale e riducendo il mio.

Come ricorda il Sole 24 Ore

Sul fronte assicurativo, la novità più importante di questo passaggio alla Camera è il “ripristino” del tacito rinnovo per le polizze danni diverse dalla Rc auto e la sua abolizione solo per quelle accessorie a quest’ultima (per la quale il tacito rinnovo fu abolito nel 2012 e resta vietato). È una retromarcia rispetto al precedente passaggio al Senato, che aveva esteso il divieto di tacito rinnovo a tutte le polizze danni (salute, casa, responsabilità professionale eccetera), esponendo i clienti a un peggioramento delle condizioni a ogni scadenza della polizza.

Va bene da sè che se invece ho solo una polizza RCA, non cambierà assolutamente niente per me.

Anzi! Se per avventura, sia pur non essendo né un professionista, né intestatario di polizze casa, salute, responsabilità e quant’altro avessi comunque deciso di stipulare delle “polizze accessorie”, come ad esempio una polizza “furto e incendio” sulla mia autovettura, lo stesso Quattroruote che aveva postulato il dubbio che di una possibile sopravvivenza delle “accessorie”  è stato poi costretto ad ammettere che

In teoria, infatti, alla scadenza di una polizza Rc auto arricchita da altre coperture non obbligatorie, potrebbe configurarsi la seguente situazione: la possibilità di sottoscrivere, alla scadenza, una nuova polizza Rc con una compagnia diversa e, in assenza di formale disdetta, l’automatico rinnovo della copertura furto & incendio con la “vecchia” compagnia.

Ipotesi improbabile. È chiaro, però, che le coperture non obbligatorie sono “trascinate”, diciamo così, da quella obbligatoria. Sarebbe davvero strano e controproducente, per un’assicurazione, “costringere” il proprio “vecchio” cliente a proseguire un rapporto che, evidentemente, questi vuole interrompere. In termini di immagine sarebbe devastante. Ma in teoria, ripetiamo, potrebbe succedere. Per questo motivo il ddl concorrenza, ammesso che diventi legge, prevede, come opportunamente evidenziato dal nostro lettore Giovanni Esposito, che la risoluzione del contratto si applichi anche ai rischi accessori.

Simul Stabunt, simul cadunt: alla scadenza della polizza principale la stessa si trascinerà anche i rischi accessori, e noi saremo, come sempre, liberi di andare in altra assicurazione o usare la leva negoziale (ancora poco diffusa negli altri settori assicurativi) data dall’ubiquità delle RCA dell’elevata concorrenza per spuntare condizioni più vantaggiose.

Cosa che non mi è possibile con le polizze danno, prodotti altamente specializzati dove l’intermediario finanziario non fornisce un contratto preconfezionato e calibrato sulla concorrenzialità di mercato, ma un contratto complesso dove è essenziale ed inevitabile l’elemento personale e nel quale, senza il tacito rinnovo, la leva negoziale non è certo nelle mie mani.

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