ALLARMISMO INUTILE Impianti termici, in vigore il nuovo libretto. Si rischiano multe dai 500 ai 3000 euro – bufale.net

di Shadow Ranger |

bufala sindaco di lonigo
ALLARMISMO INUTILE Impianti termici, in vigore il nuovo libretto. Si rischiano multe dai 500 ai 3000 euro – bufale.net Bufale.net

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Ci segnalano i nostri contatti la presenza di numerose notizie sul nuovo “Libretto di Impianto”, la cui cogenza è entrata in vigore dal 15 Ottobre appena trascorso. Riporta infatti correttamente il portale dell’informazione TzeTze:

A partire dal 15 ottobre 2014, e secondo le scadenze di manutenzione degli impianti già regolamentate da ogni Regione, tutti i cittadini si dovranno dotare di libretto d’impianto, affiancando quello vecchio che però non va buttato. Dovranno esserci in ogni abitazione due libretti: uno per il rapporto sull’efficienza in cui vanno registrate le prestazioni degli impianti, e uno per i controlli e manutenzioni per garantire la sicurezza e la salubrità dell’impianto.

Dicevamo che la notizia è corretta, anche se merita il dovuto approfondimento, per confermare, ad esempio, come non ci si trovi dinanzi ad un “nuovo balzello”, ma ad un vecchio onere già noto che ha mutato pelle, unendo più documenti in un sistema modulare di “schede” di maggior precisione e semplicità.
Riportava il noto quotidiano di economia e diritto Il Sole 24 Ore già il 13 marzo del 2014:

Un unico libretto, composto da più schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell’impianto. Quattro tipologie di rapporto di efficienza energetica, studiate per mettere a fuoco e mappare le prestazioni non solo delle tradizionali caldaie, ma anche dei sistemi di condizionamento, di teleriscaldamento e di cogenerazione. A partire dal 1° giugno “cambiano pelle” i documenti che certificano l’efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio o in azienda.

Scopriamo analizzando altre riviste del settore, disponibili già nei mesi passati che:

Il nuovo libretto sostituirà i modelli esistenti denominati “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993. Rispetto a tali edizioni, il nuovo libretto non si fonda più sui due modelli sopra indicati, ma su un singolo modello, personalizzabile, costituito da tante schede assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto. Tuttavia, si precisa che se un edificio possiede due impianti di climatizzazione separati (uno per la climatizzazione invernale e uno per quella estiva aventi ad esempio in comune solamente il sistema di rilevazione delle temperature), sarà necessaria la compilazione di due distinti libretti di manutenzione.
La compilazione del modello, per i nuovi impianti, dovrà essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura dell’impresa installatrice; tale soggetto rilascerà anche il risultato della prima verifica.
Per gli impianti già esistenti alla data del 1° giugno, la compilazione del nuovo libretto sarà a cura del responsabile dell’impianto, ovvero dall’eventuale terzo responsabile (per una definizione di tali figure, si rinvia al decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell’All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). Il libretto verrà generato dall’installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata. La compilazione del modello potrà avvenire sia nella modalità cartacea che nella modalità digitale.
Se risulteranno necessarie delle integrazioni al libretto alla luce delle differenti legislazioni disposte dalle Regioni e dalle Province autonome, verranno inserite nel libretto delle schede aggiuntive.

La ratio legis, il “motivo” della norma è il medesimo dei vecchi libretti di impianto e di centrale cui siete già abituati, che ove già presenti non devono essere gettati via ma conservati assieme al nuovo libretto “unificato”, ovvero, citando una delle innumerevoli agenzie ed imprese che già si sono attivate per rendere la transizione il più semplice possibile:

La caldaia della vostra abitazione, sia che viviate in un condominio sia che disponiate di un riscaldamento autonomo va controllata periodicamente. La caldaia così come tutto l’impianto di riscaldamento è soggetto ad usura ed a possibili dispersioni che potrebbero causare gravi danni al vostro immobile e alle abitazioni limitrofe.
Ecco perché è obbligatoria la manutenzione e l’assistenza della caldaia periodica. L’assistenza è fondamentale anche per controllare che non ci siano inutili sprechi di calore che potrebbero inoltre causare anche un aumento dei costi delle vostre bollette.

L’onere, inizialmente previsto per Giugno 2014, è stato spostato al 15 Ottobre 2014 proprio per dare ampio termine alle famiglie italiane di arrivare pronti all’inverno, quindi affrontando i primi freddi con impianti in grado di superare i rigori invernali senza pericolosi guasti o aumenti in bolletta dovuti all’incuria.
Inoltre va ricordato che, nonostante il termine del 15 Ottobre sia scaduto l’ADOC ricorda che è inutile far scattare la corsa al nuovo libretto. Apprendiamo infatti dalla rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori in Catanzaro

L’Adoc inoltre sottolinea che non deve scattare la corsa sfrenata al libretto: la normativa prevede infatti che a partire 15 ottobre ogni cittadino deve dotarsi del nuovo libretto – da affiancare a quello vecchio – tenuto conto però delle scadenze di manutenzione in base ai regolamenti delle singole Regioni. In caso di singola unità immobiliare, l’obbligo è dell’occupante a qualsiasi titolo: quindi del proprietario oppure, se la casa è in affitto, dell’inquilino. Nel caso di edifici condominiali, la responsabilità è invece dell’amministratore di condominio o della ditta abilitata (il cosiddetto “terzo responsabile”). Il libretto diventa unico (non più distinto fra libretto d’impianto e di centrale) e richiede una diagnosi più completa.

Quanto all’apparato sanzionatorio, questo dipenderà dal Dlgs 192/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da 500 ai 3mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile, nonché dai mille ai 6mila euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. Le associazioni di categoria, come l’ADOC citata, restano comunque a disposizione del cittadino per ogni chiarimento.
Quanto alle modalità operative, dai costi al personale incaricato, sono ancora in vigore le lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90, e quindi si consiglia di rivolgersi al proprio installatore o manutentore di fiducia perché provveda, come per i precedenti “libretti di impianto e centrale” al riscontro del vostro impianto.
L’esame va inoltre integrato dalla perita scheda dell’ADUC, che introduce altri elementi necessari alla valutazione della fattispecie, relativi alla reperibilità della documentazione necessaria (da compilarsi, come detto, a cura dell’apposito tecnico manutentore)

Il nuovo libretto è scaricabile dal sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) per la compilazione manuale. E’ possibile anche compilarlo telematicamente con una guida in linea, accedendo al sito del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), stante l’obbligo di stamparlo nel caso di eventuali ispezioni.

E, soprattutto, riguardo alla necessità non fare confusione con l’obbligo, contenuto nella stessa normativa relativo a caldaie e climatizzatori, per cui:

Sempre dal 1 Giugno 2014 sono cambiati anche i moduli dei “rapporti di controllo dell’efficienza energetica” che vengono rilasciati dai tecnici dopo ogni intervento di manutenzione o controllo. Sul punto si ricorda che i controlli da effettuare sono quelli di manutenzione ordinaria -con la periodicità prevista dal manuale tecnico dell’impianto, di solito annuale- e quelli di controllo dell’efficienza energetica -con la periodicità fissata dalla legge, dal Luglio 2013 il Dpr 74/2013, che va da due a quattro anni a seconda delle caratteristiche dell’impianto-.
Attenzione, però: gli obblighi di controllo periodico riguardano impianti termici di climatizzazione invernale di potenza superiore a 10 kW e impianti termici di climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Sono quindi incluse le normali caldaie domestiche (per le quali gli obblighi di controllo periodico non sono una novità) ma restano invece esclusi la gran parte dei piccoli condizionatori domestici.

L'”allarme climatizzatori”, non contenuto nei testi citati in articolo ma rilanciato in molte condivisioni Facebook, è pertanto infondato. Si ricorda al lettore che informazioni sulla potenza in KiloWatt dei dispositivi in vostro possesso sono, come d’uso, reperibili nei manuali tecnici ricevuti dai venditori dei dispositivi.
In conclusione, possiamo dirvi, qualora non abbiate ancora provveduto, a rivolgervi con fiducia presso il vostro manutentore ed installatore di elezione, cui affidarvi senza alcun senso di allarme.

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