Esercenti e incaricati possono chiedere il Green Pass: chi sono?

di Bufale.net Team |

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Partiamo da un concetto di cui abbiamo parlato in passato: esercenti e incaricati possono chiedere il Green Pass.

Ciò posto, una serie di appelli basati sul negare la scansione del Green Pass a commessi, camerieri e altri incaricati andrebbero precisati col fatto che ogni esercente in regola ha già conferito delega ai suoi incaricati, liberamente riscontrabile dalle autorità.

Il Green Pass: dove, come e quando

Sappiamo benissimo che dal primo febbraio l’elenco di esercizi commerciali in cui il Green Pass viene richiesto è stato incrementato, comprendendo ora ad esempio le poste e i mezzi di trasporto.

Restano però ancora valide le prescrizioni relative al controllo di cui abbiamo parlato.

Esercenti e incaricati possono chiedere il Green Pass: chi sono?

Prescrizioni che portano ad una serie di risultati.

Ad esempio, la normativa conferisce a determinati sospetti il diritto di verifica

Per chiarezza i soggetti deputati sono:

  • a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  • c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  • d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai
    quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  • e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
  • f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in
    qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.

Inutile anche ricordare, che, trattandosi di un obbligo di legge, i pareri del Garante fin’ora non possono che essere stati positivi, come è facile riscontrare.

Allora come ora, il sistema stesso del Green Pass è costruito in modo da evitare violazioni della Privacy, per le ragioni già affrontate dal Consiglio di Stato.

Ragioni che comunque impongono i criteri di minimizzazione: il controllore può e deve solo chiedere la scansione del QR Code e l’eventuale verifica del nome su un documento, non essendogli consentito affatto.

Quindi, riassumendo, possiamo escludere responsabilità per l’esercente (o suo incaricato) che si premuri di verificare che l’utente che sta avendo accesso al suo esercizio o attività ne abbia i requisiti.

Esercente che pagherà in prima persona se non in regola, e per questo interessato ad agire regolarmente.

Ma non possiamo escludere responsabilità per l’eventuale utente che, agitando stampe di messaggi “social” si rivolga con arroganza agli esercenti chiedendo con ostinazione l’accesso e a chi ceda concedendolo.

Le responsabilità per il mancato rispetto dell’obbligo di GP ove applicabile sono note. E chiare.

E quali garanzie ho io utente?

Semplice: il delegato effettivamente riceve delega dal datore di lavoro.

Delega al riscontro delle certificazioni sarà sempre disponibile per le autorità di controllo.

Autorità che effettueranno ed effettuano i dovuti controlli per voi.

Anzi, la delega postula che il soggetto verificante sia sottoposto egli stesso a formazione e controlli.

Rendendo tale adempimento ulteriormente sicuro.

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