DISINFORMAZIONE Uccise un bandito, la sentenza: carabiniere non può sparare al ladro – bufale.net

di Shadow Ranger |

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DISINFORMAZIONE Uccise un bandito, la sentenza: carabiniere non può sparare al ladro – bufale.net Bufale.net

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Ci segnalano una notizia  del portale “Ripuliamo l’Italia”, a dire il vero un calco da un articolo de Il Giornale riattrezzato con un bel titolone acchiappaclick.

Lo sbirro non può sparare al ladro. Se dovessimo sintetizzarla, basterebbero queste parole per spiegare la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona nei confronti di Mirco Basconi, carabiniere 41enne condannato a un anno di carcere per aver colpito di rimbalzo un bandito albanese in fuga.

La condanna risale ad ottobre, ma ora sono state rese note le motivazioni del giudice, Francesca Zagoreo. Tanto scioccanti da meritare attenzione.

La morte del bandito albanese:
Ecco i fatti. Il primo febbraio del 2015 Bastoni ed altri due colleghi erano di pattuglia a Ostra Vetere, in provincia di Ancona. Intorno alle 18 ricevono la segnalazione di una Mercedes bianca (rubata) con all’interno tre banditi sorpresi a commettere un furto. Pochi minuti dopo le segnalazioni diventano due, poi se ne aggiunge una terza. Sempre per rapine in appartamento. Nel frattempo i carabinieri incrociano la Mercedes, cercano di rincorrerla ma ne perdono rapidamente le tracce. Solo alle 19 rintracciano l’auto parcheggiata a lato della strada. È buio. Il comandante si avvicina e accende la torcia per osservare all’interno del Suv. A quel punto si sente un forte botto, il bandito schiaccia l’acceleratore e fugge a tutta velocità a fari spenti, premendo sul clacson e rischiando di investire i due carabinieri. Basconi, rimasto sin lì vicino all’auto di servizio, esce allo scoperto, fa qualche passo verso il Mercedes in fuga ed esplode quattro colpi. Tutti all’altezza delle ruote. Uno dei proiettili rimbalza sull’asfalto, rompe il lunotto posteriore e trapassa la testa di Korab Xheta, ladro 24enne albanese seduto sul sedile di dietro. Ne nasce un processo, udienze, testimoni e infine la condanna al carcere (pena sospesa) e al risarcimento (forse milionario) del defunto bandito.

Le motivazioni della sentenza:
Secondo il Gup che ha emesso la sentenza “la scelta [del carabiniere, Ndr] di utilizzare la pistola per impedire la fuga [dei banditi] non può non ritenersi del tutto sproporzionata”. Ovvero eccessiva. Alla base del ragionamento c’è un incrocio di interpretazioni della giurisprudenza che sembrano finalizzate a colpevolizzare l’imputato. In sostanza, Basconi non avrebbe dovuto aprire il fuoco perché la fuga dei tre delinquenti si trattava di una “resistenza passiva” volta “esclusivamente ad evitare all’arresto”. Sarebbero mancati dunque quei “caratteri di pericolosità” che trasformano una fuga “passiva” in “attiva”, giustificando gli spari. Secondo il Gup i tre banditi non avrebbero messo “a repentaglio l’incolumità” degli altri due militari, non vi erano “elementi per poter affermare che i soggetti fossero in possesso di armi” e la fuga non “avrebbe potuto mettere a repentaglio altri utenti della strada”. Ovviamente il carabiniere avrebbe dovuto valutare tutte queste variabili in pochi secondi e con tre pericolosi malviventi di fronte. Facile, no?

La difesa:
La difesa ha provato a far notare come Bastoni nella concitazione dello scontro temesse l’investimento dei commilitoni, che era impossibile escludere i malviventi fossero armati e che quella Mercedes lanciata a tutta velocità avrebbe potuto investire uno dei tanti cittadini radunatisi lì vicino per la festa del paese. Tutto inutile. Cosa avrebbe dovuto fare Bastoni, secondo il Gup? Risalire in auto e inseguire di nuovo la banda, sebbene Suv pochi minuti prima avesse già seminato la Fiat Punto dell’Arma; oppure sparare in aria a scopo intimidatorio, come se tre ladri – già sfuggiti alla cattura e avvezzi a fare rapine – si potessero spaventare con qualche colpo di pistola alle nuvole. Di certo i legali dell’imputato, Alessandro e Mario Scaloni, presenteranno ricorso, cercando di spiegare in Appello che la decisione di mirare alle ruote sia stata assolutamente “proporzionale” all’obiettivo di arrestare dei pericolosi malviventi ed evitare che commettessero ulteriori delitti.

Basconi poteva rimanere inerte (mancando al proprio dovere), sparare ad altezza d’uomo o ancor peggio scaricare l’intero caricatore del mitra sulla Mercedes. Invece ha giustamente puntato alle gomme ed esploso solo quattro colpi, usando così il minimo della forza legittima. Per puro caso un proiettile è carambolato sul ladro, uccidendolo. E pensare che se non avesse aperto il fuoco e quei banditi avessero investito un bambino sulla strada dietro la curva, probabilmente un pm lo avrebbe inquisito per negligenza. È l’Italia, bellezza.

Partiamo ora da una serie di concetti evidentemente tralasciati dal viralizzatore in quanto inidonei a suscitare indignazione e click virali.

Non siamo in America: non esiste il “Precedente Vincolante”

Negli stati di Common Law, per tutta una serie di ragioni storiche che non stiamo a sintetizzarvi, una sentenza può diventare  un “precedente vincolante”, ovvero entrare a tutti gli effetti tra le fonti del diritto, regolando i rapporti non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le parti che dovessero incorrere in situazioni comparabili.

Nei paesi di Civil Law, come il nostro,  ciò non accade.  A parte il potere speciale riconosciuto alla sola Corte Costituzionale di espungere norme o parti di esse dalla gerarchia delle fonti, e non in quanto latrice di un potere particolare, ma in quanto interprete designata dei contrasti tra norme di rango inferiore rispetto al rango superiore, ogni singola sentenza  fa capo solo alle persone coinvolte.

Partiamo dunque  con una “piccola” esagerazione:  non esiste una sentenza che “dichiara che i carabinieri non devono sparare ai ladri”.

Esiste,  al massimo, una sentenza di  primo grado  (passibile dunque di appello) che nega che, in un caso concreto e specifico, si ravvisassero gli estremi della legittima difesa, reale o putativa.

Ed esistono sentenze particolarmente ben scritte che vengono usate come esempi: il che  non significa che siano precedenti. Significa che tra tutte le sentenze possibili, si presuppone ad esempio che molte sentenze di Cassazione ed alcune di Appello e primo grado siano redatte in modo così chiaro da poter essere usate per esplicare una norma.

Sì, ma quello  stava rubando!

Rileggete la storia fornita dall’articolo stesso.

Nel momento in cui le forze dell’ordine sono arrivate i ladri erano in fuga.

Si parla di un “avevano rischiato di investire”, certo, ma tale rischio, evidentemente, era cessato nel momento in cui dalla condotta dei ladri stessi era diventato evidente l’interesse  alla c.d. “desistenza attiva”, ovvero, accantonata ogni volontà di proseguire nell’azione criminosa (cosa che non esclude comunque il tentativo, bello che consumato, quindi non li rende certo meno imputabili, si precisi anche questo).

La giurisprudenza è piena di casi del genere: vi è consenso generale che

La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente“.

Ci sono quindi due tipi di legittima difesa: la legittima difesa reale e putativa.

  1. Reale:  Io,  cittadino o agente di polizia, sono posto dinanzi ad un soggetto che mi aggredisce. Devo quindi reagire in modo proporzionato all’offesa, esercitando quanto mi è necessario per impedirmi un grave danno.
  2. Putativa: Ci sono circostanze concitate in cui io, cittadino o agente di polizia, sono seriamente convinto o posto in situazione in cui ad ogni evidenza ritengo che qualcuno voglia infliggere un grave danno. Agirò come se le circostanze fossero reali, in quanto ai miei occhi lo sono.

La desistenza e la fuga, evidentemente,  per il giudice di prime cure hanno escluso in toto l’esistenza di entrambi i tipi di legittima difesa.

Tra “io sparo perché qualcuno vuole uccidermi” e “io sparo perché  ho il fondato sospetto che qualcuno voglia uccidermi”, non è consentito il “Io sparo perché quello che sta fuggendo senza dare segno di volermi uccidere prima probabilmente voleva farlo”.

Ma il proiettile è carambolato per puro caso! Se invece per puro caso la macchina avesse investito un bambino?

E se il proiettile fosse carambolato sulla testa del bambino uccidendolo sul colpo?

La valutazione di un giudice si basa, sostanzialmente, sulla ricostruzione completa (o meglio: quanto più completa possibile) degli eventi che si sono svolti  all’epoca del delitto ma avendo a disposizione tutti i rilievi, gli indizi, le prove e gli esami di quegli eventi  accumulatisi nel tempo elasso dall’allora all’ora.

Sostanzialmente, non ha senso immaginare bambini che attraversano la strada, perché a questo punto potremmo immaginare bambini frapposti tra la pallottola ed il veicolo, e non ha senso introdurre nel giudizio prognostico dei coinvolti elementi che  sarebbero stati frutto di un mero esercizio di fantasia.

Spero che in appello le cose vadano diversamente!

Dal punto di vista umano, lo speriamo anche noi, datosi che non è mai gradevole una condanna. Ma non siamo veggenti, né Nostradamus. Non sapendo che elementi  porterà la difesa, non possiamo che aspettare.

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