DISINFORMAZIONE Da oggi è reato avere un falso profilo su Facebook? Non è una novità – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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DISINFORMAZIONE Da oggi è reato avere un falso profilo su Facebook? Non è una novità – Bufale.net Bufale.net

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“Ora”, “Da oggi”… un inizio di titolo che ricordano quelli tipo Il Telegrafo e la carne di cane: “Carne di CANE, è ufficiale, da OGGI LEGALE IN ITALIA“. Sostenere che da “ora” (o “da oggi”) sia reato utilizzare un falso profilo su Facebook è inesatto.
Le segnalazioni pervenute per la stesura di questo testo riguardano i seguenti articoli:

Siamo di fronte ad un caso di titoli clickbait o semplice pigrizia nell’andare a verificare casi passati.
Riportiamo parte del testo della prima segnalazione, l’articolo di Castedduonline.it:

Chi crea fake (falsi profili) su Facebook ora è punibile sia civilmente che penalmente. […] Lo ha stabilito la Cassazione con una recente sentenza che ha portato alla condanna di una donna che aveva creato su Facebook un falso profilo con un nome di fantasia e, tramite questo account, aveva molestato un’altra persona.

Il tutto, quindi, sarebbe dovuto ad una recente sentenza della Corte di Cassazione. Quale? Citarla? Il sito Lavocedeltrentino.it cita solo che sarebbe stata condannata una donna trentina.
In questo caso poco importa se c’è una sentenza del 2015 su un caso del genere, perché in verità questo tipo di reato esiste da quando è presente all’interno del Codice Penale l’articolo art. 494 (in fondo all’articolo le note numerate nel testo):

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (1) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona (2), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome (3), o un falso stato (4), ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (5), è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno (6).

Ricordiamo nuovamente agli utenti che Internet non è una “terra di nessuno” dove si può insultare o ingannare una persona senza subirne le conseguenze penali. Stessa cosa vale per l’articolo 494 del Codice Penale.
Riportiamo una breve spiegazione dal sito dello Studio Legale Orlando per capire meglio l’articolo 494:

Il contenuto minimo dell’oggetto giuridico del reato è costituito da tutti quei comportamenti in grado di trarre in inganno, cioè ponendo in essere comportamenti fraudolenti, ad esempio, alterando i dati identificativi di un soggetto, o le proprie qualità, con quelli corrispondenti ad un altro.
Il reato è a forma vincolata e quindi la consumazione avviene esclusivamente mediante una della quattro modalità previste dalla norma, sostituzione illegittima, attribuzione di un falso nome, stato o qualità.
Per quanto dianzi esposto, risulta necessario un comportamento positivo; per giurisprudenza costante, infatti, la semplice omissione dell’agente, ancorché colpevole non è sufficiente a configurare il reato.
L’elemento oggettivo del reato è quindi costituito dalla induzione in errore che però deve fondarsi su una condotta, lo si ribadisce, positiva e non omissiva.
Per questo motivo la giurisprudenza, unanimemente non considera penalmente rilevante una situazione dipesa dal fatto di altri o dalla stessa persona offesa. La sostituzione deve essere altresì illegittima, ossia deve concretizzarsi mediante atti fraudolenti, oltre ad implicare la indicazione specifica da parte dell’agente della persona sostituita.

Come dicevamo in precedenza, sostenere che da “ora” (o “da oggi”) sia reato utilizzare un falso profilo su Facebook sia punibile con la galera è inesatto. Casi simili sono stati riscontrati anche in passato.
Se ne ha traccia anche nel 2014 in un articolo del sito Laleggepertutti.it dal titolo “Il profilo falso su Facebook è reato se utilizzato per…“:

Chi crea un profilo falso su Facebook, utilizzando un nickname inesistente per occultare la propria identità e poi molestare altre persone in chat, commette reato di sostituzione di persona. Lo ha stabilito la Cassazione con una recente sentenza.
[…]
Ovviamente, per commettere l’illecito in commento non è sufficiente aprire un profilo fake su un social network, ma è necessario anche che ciò avvenga allo scopo di procurare a sé (o a terzi) un vantaggio o di danneggiare altri. Anche una semplice molestia in chat, dunque, unita all’utilizzo di un profilo Facebook con un nickname di fantasia, può comportare il rischio di un processo penale.
[…]
Questi profili non ufficiali sono inoffensivi quando creati solo per fare nuove amicizie ed esprimere in libertà tendenze e passioni “nascoste” [3]. In altri casi, però, possono essere aperti per finalità illecite, come il compimento di molestie, minacce, diffamazioni, truffe, furti di identità e di dati sensibili.

Il sito cita la sentenza, la n. 9391/14. Giusta la precisazione riguardo al fatto che non basta aprire un profilo falso per commettere reato.
Si può andare ancora più indietro, precisamente nel 2012 con l’articolo dal titolo “E’ reato crearsi un account online a nome di un altro” pubblicato da La Stampa:

Chi crea e utilizza un account di posta elettronica spacciandosi per un altro commette il reato di sostituzione di persona. Lo afferma la Cassazione (sentenza 12479/12) esaminando il caso di un quarantenne condannato dalla Corte d’appello di Roma perchè «in concorso con altro soggetto e senza il consenso dell’interessata, al fine di trarne profitto o di procurare a quest’ultima un danno» aveva utilizzato i dati anagrafici di una donna «aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica e facendo così ricadere sull’inconsapevole intestataria le morosità dei pagamenti di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete».

In questo caso non si tratta di un account Facebook, ma poco importa: il reato è sempre quello previsto dall’articolo 494 del Codice Penale (PDF sentenza 12479/12).
Non solo. Oltre alla creazione e l’utilizzo di un profilo falso per ingannare o danneggiare qualcuno possono aggiungersi anche reati come quello previsto dall’articolo 595 del Codice Penale, ossia il reato di diffamazione, nel caso si utilizzi il falso account per denigrare una terza persona.
Ripetiamo: non è assolutamente una novità decisa da una recente sentenza della Corte di Cassazione.
NOTE ARTICOLO 494 CODICE PENALE

(1) I concetti di vantaggio e danno non si esauriscono in una finalità di natura economica e nemmeno si richiede che siano ingiusti, ben potendo quindi integrarsi la fattispecie in esame qualora l’impegno sia diretto realizzare uno scopo lecito.
(2) La sostituzione della propria all’altrui persona si verifica qualora il soggetto assuma un atteggiamento atto a far apparire se stesso come un’altra persona, come nel caso in cui, sostituendosi ad un candidato, una persona sostiene un concorso pubblico al posto dell’effettivo candidato. Si deve trattare sempre di una sostituzione illegittima, al punto che l’avverbio “illegittimamente” è stato definito pleonastico.
(3) L’attribuzione di un falso nome riguarda non tanto il nome o il cognome, quanto l’assunzione di un’identità diversa dalla propria. Non è necessario che l’identità che ci si attribuisce sia quella di altri, potendo essere immaginaria.
(4) La disposizione in esame con il termine stato si riferisce alle condizioni personali che attengono al rapporto della persona con al società, come ad esempio la cittadinanza, la capacità di agire, lo stato libero o coniugale, la parentela, etc. Non vengono considerati tali l’età, la residenza e il domicilio.
(5) Si tratta di qualità da cui la legge fa discendere determinati effetti, come ad esempio quella di proprietario, possessore, maggiore età, etc..
(6) Tale clausola di sussidiarietà si riferisce, secondo la dottrina maggioritaria, non solo ai delitti indicati nel presente Titolo, ma anche a tutti quelli che offendono la fede pubblica, indipendentemente dalla loro collocazione.

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