DISINFORMAZIONE L’eredità di Ermes Mattielli andrà ai due ladri

di Luca Mastinu |

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DISINFORMAZIONE L’eredità di Ermes Mattielli andrà ai due ladri Bufale.net

Ermes Mattielli è l’artigiano vicentino che il 13 giugno 2006 sparò a due nomadi che entrarono nella sua proprietà per derubarlo, a Scalini di Arsiero. I nostri lettori ci segnalano un meme in insistente circolazione in questi giorni:

Ermes Mattielli sparò a due rom che erano entrati a rubare per l’ennesima volta nella sua proprietà, ed è stato condannato a 5 anni di reclusione e 135.000 euro di risarcimenti ai ladri.
Ermes è morto d’infarto in seguito alla grande preoccupazione di perdere la propria casa per coprire l’incredibile risarcimento e infatti quella casa andrà ai due ladri! È una vergogna per l’Italia intera!

Alcuni quotidiani semplificano la vicenda, riportando che il rigattiere non avrebbe fatto altro che imbracciare le armi per difendere le sue proprietà per “pura” legittima difesa e, per questo, sarebbe stato condannato a 4 anni e 5 mesi di carcere e a un risarcimento di 135 mila euro (inizialmente erano 120 mila) nei confronti dei due nomadi.

In realtà la sentenza parla di eccesso di difesa.

I due nomadi, Blu Helt e Cris Caris, sui quali non vi è alcun dubbio che siano colpevoli di essere entrati illegalmente nella proprietà di Mattielli, una volta scoperti dall’artigiano si erano dati alla fuga abbandonando la refurtiva, ma l’artigiano vicentino aveva infierito: 14 colpi di pistola, con i quali aveva ferito gravemente entrambi. Uno dei due, grazie ai colpi subiti, è rimasto invalido.

L’articolo 52 del codice penale, a proposito della legittima difesa, dice:

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Cristina Bertotti, giudice di Schio, anche di fronte anche alle dichiarazioni di Ermes Mattielli in aula, ha constatato che la legittima difesa non ha avuto luogo:

  1. non vi è stato pericolo di aggressione;
  2. non vi è stata proporzione tra la minaccia e l’azione di difesa.

Ancora, a sostegno della sentenza furono considerati anche gli esami balistici, i quali confermavano la dinamica dell’accaduto e dimostravano che non vi fosse il giusto rapporto di proporzione. I due nomadi, intanto, furono condannati a 4 mesi ciascuno per tentativo di furto.

Le dinamiche presentate anche dallo stesso Mattielli in tribunale, oltre alle prove presentate in aula (tra cui anche la balistica), dimostrano che non era possibile porre la legittima difesa putativa, ossia quella circostanza prevista dall’articolo 59 del codice penale:

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

In ogni caso, i due nomadi si erano dati alla fuga, Mattielli ha sparato nonostante non fosse in reale pericolo.

Nonostante la morte del povero Ermes Mattielli rimane ancora valido il risarcimento dovuto ai due nomadi. Di quella somma non è stato versato ancora un euro e probabilmente l’eredità dell’artigiano, cioè i suoi beni tra i quali la sua abitazione ed il magazzino, verranno usati per il risarcimento.

Il dubbio è che l’abitazione ed il magazzino non riescano a raggiungere una somma equivalente a quella del risarcimento. C’è da dire che Ermes Mattielli non ha eredi e i parenti più prossimi potrebbero tranquillamente rifiutare l’eredità, visto che a quel punto dovrebbero coprire anche il restante debito.

Secondo l’articolo 586 del codice civile viene riportato quanto segue:

In mancanza di altri successibili (1), l’eredità è devoluta allo Stato (2)..

Ancora, leggiamo cosa riporta realmente la legge con l’articolo 586 del codice civile che si occupa proprio di questo caso:

In mancanza di altri successibili (1), l’eredità è devoluta allo Stato (2). L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia [459, 519 c.c.].
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (3).

Ripetiamo: “Lo Stato non risponde dei debiti ereditati“.

Lo Stato dovrà mettere all’asta gli immobili e con il ricavato dovrà risarcire i due nomadi che, visto come stanno andando le cose, riceveranno di fatto meno denaro rispetto a quello imposto dalla sentenza. Rimane ovvio, inoltre, che perché ciò avvenga bisogna passare per l’articolo 498 del codice civile,  il quale pone le condizioni ai “creditori” su come comportarsi.

Il caso di Ermes Mattielli, dunque, continua a stuzzicare gli istinti dei viralizzatori anche a due anni di distanza, per diffondere ancora disinformazione.

Aggiornamento del 5 ottobre 2018

Un viralizzatore ha rimesso in giro un meme per gettare discredito contro Cristina Bertotti (chiamata “Bertotto” forse nell’eccessiva fretta), il giudice di Schio che non aveva riconosciuto la legittima difesa:

Questa è Cristina Bertotto (sic!), il giudice che ha condannato Ermes Mattielli alla galera e a risarcire i rom rimasti feriti mentre lo derubavano.
Fate girare, tutta Italia deve poter sapere su quale faccia sputare per la morte di Ermes.

L’autore del meme è Christian Prandelli, segretario della Lega (Nord nel 2015) di Cazzago San Martino.

Il meme compie il lavoro di molte testate: semplifica, e per rivedere come siano andate effettivamente le cose vi consigliamo di ricominciare la lettura di questo articolo. A chi ha creato il post, così come a quanti lo hanno condiviso nel pieno rischio di una denuncia per diffamazione (leggi la nostra guida utile), sfugge sempre che i cugini avevano rinunciato all’eredità che prevedeva anche i debiti, e che dunque lo Stato Italiano se ne era fatto carico. La somma di 135.000 euro non era cumulabile dai beni di Mattielli, considerando che disponeva di un patrimonio molto più esiguo rispetto alla cifra stabilita, cosa che lo preoccupava e provava al punto di spegnersi tragicamente nel reparto di Rianimazione.

 

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