DISINFORMAZIONE Depenalizzazione dei reati contro gli animali – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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Come dicevamo nel nostro post su Facebook, il tema delle depenalizzazioni è un tema molto caldo, dove veniamo continuamente circondati da numerose notizie scandalistiche e da allarmismi inutili. Bastava leggersi bene la Legge delega n. 67/2014 per capire quali sono realmente i reati depenalizzati.
In un recente articolo avevamo parlato dei famosi e presunti “112 reati depenalizzati” dal Governo, segnalando quelli che in realtà venivano effettivamente depenalizzati. Tra quelli citati dalla lista c’erano anche i reati sul maltrattamento degli animali:

  • Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies (massimo 3 anni di pena)
  • Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p.(massimo 2 anni di pena)
  • Maltrattamento di animali – art.544 ter (massimo 1 anno di pena)
  • Uccisione di animali – art.544 bis (massimo 18 mesi di pena)
  • Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art.638 c.p. (massimo 4 anni di pena)

La disinformazione dilagata in Rete riguardava la famosa formula della “depenalizzazione per i reati aventi massimo 5 anni di pena detentiva“. Bisogna far differenza tra depenalizzazione e riforma delle pene, infatti la questione dei “5 anni” riguarda solo l’articolo 1 della Legge delega n.67/2014, che tocca si tutti quei reati con massimo 5 anni di pena detentiva, ma cambiandone la pena.
L’articolo 1 presenta una riforma del sistema delle pene, le quali saranno:

  • l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare (comminate per i delitti);
  • l’arresto domiciliare (comminato per le contravvenzioni).

Quando il reato prevede l’arresto o la reclusione di massimo 3 anni, la pena sarà la reclusione domiciliare o l’arresto domiciliare.
Quando il reato prevede la reclusione da 3 ad un massimo 5 anni,il giudice ha il potere di valutare discrezionalmente (tenendo conto della gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole) l’opportunità di sostituire la reclusione carceraria con quella domiciliare.
Le pene ci sono, come potete vedere, ma viene modificato il sistema. C’è da dire, inoltre, che per certi reati il Ministro Andrea Orlando ha affermato che il meccanismo di non punibilità per tenuità del fatto non potrà riguardare i reati di maltrattamento di animali.
Cosa significa “tenuità del fatto”? È una forma di improcedibilità dell’azione penale nel caso che il fatto commesso sia scarsamente offensivo, che il danno o il pericolo recato sia lieve e che la condotta tenuta sia del tutto occasionale. Da qui capite che certi reati non possono usufruire di questa Legge delega.
Per quanto riguarda, invece, la questione della depenalizzazione, i reati sul maltrattamento degli animali sopra citati non sono minimamente citati nell’articolo 2 della Legge delega n.67/2014.
Possiamo capire gli utenti che ci scrivono “ma le associazioni hanno organizzato petizioni e la Brambilla ne ha parlato in TV“, ma come era successo con la storia dell’incesto c’è chi ha mal interpretato, leggendo articoli di giornali poco approfonditi e per lo più superficiali, e ha gridato subito allo scandalo.
C’è da dire, inoltre, che per quanto riguarda le petizioni diventano per la maggior parte delle volte inutili per il fine, ma a volta diventano utili per raccogliere i vostri dati personali come nome, cognome, email ed altri eventuali richiesti per la firma (consideriamo poi coloro che “furbescamente” rilasciano dati fasulli per evitare ciò, ma di fatto dimostrano l’inutilità delle petizioni).
Per qualsiasi dubbio vi lasciamo al testo della Legge delega n.67/2014 linkato e spiegato nella nostra Guida Utile.

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