DISINFORMAZIONE Copertina Fedez fuorilegge secondo il Ministero dello Sviluppo? – Bufale.net

Conoscerete tutti la notizia, per averla letta su diversi quotidiani (qui, ad esempio, il Manifesto). Fedez, il noto cantante e rapper, in procinto di lanciare un nuovo album, chiamato Pop-Hoolista, decide di registrarne il pittoresco ed immaginifico logo all’Ufficio Brevetti. La motivazione è semplice e condivisibile: evitare eventuali contraffazioni e prepararsi al gioco del Merchandising che da sempre affolla il mondo della musica.
Un marchio registrato consente infatti l’esclusività del merchandising: nessuna cover, maglietta col logo o altri gadget istoriati coi loghi ed i marchi apparsi sulla copertina, ove registrati, potranno mai essere riprodotti senza passare dalla produzione.
Quindi, di fatto la contraffazione diventa impossibile: ciò è lo scopo dell’ufficio marchi e brevetti.
Il problema nasce tutto da ciò che è la copertina: questa per essere precisi.
L’effigie ivi raffigurata è in realtà una pluralità di effigi. Ovvero un poliziotto a cavallo di un unicorno tatuato che insegue con un frustino il cantante Fedez che vomita arcobaleni su un suolo brullo.
Il post di Fedez su Facebook:
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ha dichiarato FUORILEGGE la copertina del mio album!
Un’azione che, a esser buoni, ha il sapore dell’ottusità retrograda e, a voler essere maliziosi, puzza di censura: limitare (in questo caso non tutelare) l’espressione altrui è da sempre l’ultima spiaggia di chi non ha nulla da dire.
Paese delle meraviglie ma io non mi meraviglio!
È lo stesso Fedez sul suo profilo, dopo aver definito censoria l’attività dell’Ufficio preposto, a fornire copia della nota di giustificazione del rigetto:
Il riferimento è evidentemente al D.Lgs 30/2005, il Codice per la Proprietà Industriale, il quale stabilisce alcuni paletti alla tutela dello Stato rispetto ai marchi.
Sostanzialmente, nessuno impedisce ad alcuno di identificarsi in determinati loghi e marchi, ma qualora voglia adire il potere dello Stato per difenderlo e poter quindi attivare lo stesso per garantirsene esclusiva, lo stesso dovrà soggiacere ad alcuni requisiti, elencati all’articolo 14:
Art. 14.
Liceità e diritti di terzi
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:
a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
In prima istanza, sostanzialmente, l’Ufficio Brevetti, nella persona del responsabile del procedimento incaricato (il Ministero dello Sviluppo Economico compare nella carta intestata come organo di vertice) ritiene l’effigie che avete potuto riscontrare ad inizio articolo contraria all’ordine pubblico ed al buon costume.
Il senso è dato dalla ricostruzione offerta: un poliziotto fustigatore che insegue un uomo seminudo che vomita è parso simbolo contrario all’ordine pubblico (il poliziotto fustigatore) ed al buon costume (l’uomo seminudo che vomita).
Resta comunque ammessa la possibilità di esperire ricorso avverso il citato rigetto, esplicando le proprie ragioni e perché l’effigie suddetta non dovrebbe essere ritenuta contraria al buon costume ed all’ordine pubblico, ovvero ripresentare la domanda con una nuova e diversa effigie mondata dalle precitate criticità.
In ogni caso, la risposta del Ministero è stata, compatibilmente con la normativa citata:
“Ovviamente non abbiamo alcuna competenza sugli album musicali. Il problema si è posto perché per la prima volta un cantante ha chiesto di registrare un marchio con il nome dello stesso album. I contenuti del marchio, ed in particolare l’immagine di un poliziotto che sembra picchiare un personaggio che sta vomitando, sono sembrati all’Ufficio italiano dei marchi e dei brevetti come non rispondenti alla normativa che regola la tutela dei brand”
Nessuna questione: la palla ora spetta al cantante che, per mezzo della sua difesa legale, dovrà dimostrare, onde ottenere la tutela e l’esclusiva sul marchio, che lo stesso non sia lesivo dell’ordine pubblico.
Va comunque ricordato e rimarcato che l’assenza di un marchio registrato non sarebbe comunque ostativa alla vendita dell’album in sé. Semplicemente, renderebbe più difficile farne valere la natura esclusiva.
È lo stesso Ufficio a rispondere al quesito
Un’impresa è obbligata a registrare i propri marchi?No. Tuttavia è nel vostro interesse farlo perché solo la registrazione attribuisce dirittiesclusivi che consentono di impedire l’uso non autorizzato del marchio da parte diterzi
E non è neppure detto che, come inferito ex pluris, alla valutazione di rigetto dell’Ufficio Marchi e Brevetti consegua una automatica accusa di illiceità. La stessa Brochure cita il famoso marchio A-Style, raffigurante una A composta mimando un atto sessuale:
Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume: gli artt. 14.1 e 25.1b c.p.i.precisano che sono nulli i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume.In genere, parole o illustrazioni suscettibili di violare regole morali o religiose dicomune accettazione, non possono essere registrate come marchi. Ad esempio,il marchio avente ad oggetto una lettera A maiuscola accompagnata da due puntiimpressi in modo da far trasparire la rappresentazione di due figure umanestilizzate nel compimento di un atto sessuale non è stato accolto dall’UIBM comemarchio in quanto appare contrario al buon costume, perché nel caso di specie“la modalità grafica utilizzata introduceva una rappresentazione di tipo dinamicorelativa ad un comportamento sessuale, che come tale deve essere valutata conmaggiore rigore” (Trib. Milano, 17 dicembre 2005 ord. In Giur An Dir. Ind. 2006n.4990/2)
La decisione in esame non ha affatto annullato il marchio, né inibito la sua vendita (il marchio suddetto infatti gode ancora di gran successo), ma ne ha reso più difficile la tutela, sicché, come ricorda la stampa di quegli anni, quando altre ditte hanno cercato di creare loghi simili
A style nel 2005 è ricorsa al Tribunale di Milano, chiedendo un provvedimento urgente per bloccare la H troppo simile al logo di A style. Ma il 17 dicembre i giudici hanno respinto la domanda, ritenendo che il marchio con la A di Bruns non si potesse tutelare perché di dubbia valutazione riguardo al rispetto del buon costume e della cosiddetta moralità pubblica. Di diverso avviso, invece, è stato appunto il Tribunale di Bari presieduto da Nicola Magaletti. Nel marzo 2005 Bruns ha, infatti, citato a giudizio il barese Felice Nicola Covelli, autore di un marchio per abbigliamento con raffigurata una K, sempre nera su sfondo giallo, con due teste stilizzate in vetta alla consonante, variante dell’ originario logo osé. Questa volta i giudici non hanno attribuito ad A style significati lesivi del pubblico pudore, considerandolo né osceno, né volgare e stabilendo così la sua piena tutelabilità giuridica. La K di Covelli, troppo simile alla A, è stata dichiarata nulla, perché marchio contraffatto, inibendone l’ uso.
Andrà dunque valutato:
a. Se effettivamente il marchio raffigurante una figura maschile seminuda che vomita arcobaleni incalzata da un poliziotto a cavallo di un unicorno possa o meno essere considerata contraria al buon costume
b. Se l’esclusività del marchio ai fini della vendita del Franchising debba passare dall’Ufficio Brevetti o meno.
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