DISINFORMAZIONE Buone notizie! La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è una tassa e non una tariffa – bufale.net

di Shadow Ranger |

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DISINFORMAZIONE Buone notizie! La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è una tassa e non una tariffa – bufale.net Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti una catena di S.Antonio mediante WhatsApp che sta timidamente apparendo anche sui loro profili social

Buone notizie! La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è una tassa e non una tariffa: di conseguenza è stata applicata l’Iva su un Importo a cui non andava applicata in quanto “tassa”. Per tanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi

Vi abbiamo messo in guardia più volte dal condividere messaggi mediante Catene di S.Antonio, aumentando il rischio di distorsioni nel messaggio.

Cosa che puntualmente è accaduta, generando allarmismo e problemi tra gli addetti al settore, che riportano

“Solo ieri tre persone si sono rivolte da noi in ufficio e altre tre ci hanno chiamato al telefono riportandoci l’sms non firmato ospitato nei loro cellulari. – racconta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. Siamo rimasti di stucco perché la sentenza della Cassazione di cui parla quel messaggio è di marzo 2016 e dunque risale esattamente a un anno fa quando le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5078 depositata il 15 marzo 2016 hanno risolto definitivamente l’annosa questione interpretetiva circa la legittimità o meno dell’applicazione dell’Iva (una tassa) sulla Tia (un’altra tassa), affermando definitivamente che l’Iva non è assoggettabile alla Tia”

In una catena descritta come un

passa parola completamente deviante che sta generando una confusione e un disorientamento generali

In realtà si parla solo di un caso particolare: la TIA1, prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 22/97 e qualificata come tributo.

Non si parla della TIA2, la tariffa integrata ambientale prevista dall’articolo 238 del Codice dell’ambiente (decreto legislativo 152/06), qualificata entrata non tributaria dal Dl 78 del 2010.

Non si parla neppure di TARSU e TARES, mai sottoposte ad IVA.

Si parla, in ogni caso, di un rimborso esiguo, una questione di principio di cui le associazioni di categoria si stanno già interessando

Proprio qualche giorno fa Adico ha lanciato un appello a Veritas affinchè calcoli i rimborsi per ogni singolo utente (ricordiamo che si parla di cifre non particolarmente rilevanti, comprese fra i 70 e i 100 euro per tutti i i dieci anni non prescritti) e gli storni ratealmente nelle bollette, togliendo anche 5 o 10 euro a fattura. “Sarebbe un modo per far vedere che lo Stato, così solerte nel chiedere anche mezzo euro al cittadino, pone uguale solerzia pure quando deve restituire lui i soldi – spttolinea Garofolini –

Chi era soggetto alla TIA1 quindi potrà confidare in un futuro rimborso, ancorché esiguo eventualmente chiedendo consigli ad associazioni di categoria e professionisti.

Gli altri potranno evitare di prendere gli sportelli d’assalto.

EDIT: A distanza di un mese i solerti viralizzatori hanno deciso di ricorrere all’ultima carta del bufalaro: la tecnica segreta del foglio manoscritto.

Abbiamo visto altre volte come, per il viralizzatore medio, il semplice atto di stampare un messaggio ricevuto mediante messenger, fotografarlo e ripubblicarlo basti a renderlo più autentico e vero.

Non è però così: e le stesse considerazioni che si applicano al testo originale valgono per questa variante.

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