Corte Costituzionale 307/1990 e quella massima novax che corrisponde al massimario…

di Bufale.net Team |

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Corte Costituzionale 307/1990 e quella massima novax che corrisponde al massimario… Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti la citazione novax di Corte Costituzionale 307/1990. Massima agitata ormai con lo zelo del brano di Ezechiele 25:17 apparso nei film di Tarantino e dallo stesso grado di esistenza.

Come Ezechiele 25:17, nella finzione cinematografica, è ottenuto mescolando brani reali dell’antico testamento con citazioni dei film di azione di Sonny Chiba, la presunta massima di “Corte Costituzionale 307/1990” non è presente nei massimari, non è presente nell’integrale ed è una ardita reinterpretazione di un dispositivo che dice praticamente l’opposto.

E questo è il fact checking in breve. Ma ora andiamo avanti.

Corte Costituzionale 307/1990 e quella massima novax che non è in massimario…

Ma del resto, perché credere alla fotografia di una screen di una presunta massima quando possiamo aprire un massimario a caso?

Corte Costituzionale 307/1990 e quella massima novax che non è in massimario…

Cosa che abbiamo provveduto a fare. Premessa: “massimare” una sentenza non significa “fare il riassunto e metterlo su Internet”.

Esistono enti preposti alla massimazione. Enti che non hanno mai prodotto quel testo che gira su Internet.

Nè potete dire “Ma qualcuno l’ha massimata”. Se la massima non esce dall’ufficio del Massimario, è poco più che un ozioso giochino.

E le massime relative a Corte Costituzionale 307/1990 sono:

L’imposizione ‘ex lege’ di un trattamento sanitario non e’ incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi e’ assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, e purche’ esso non incida negativamente – salvo che in misura temporanea e tollerabile – sullo stato di salute del soggetto.

e

Tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle dovute cautele e modalita’ – tra cui la comunicazione, all’interessato o a chi lo assiste, di adeguate informazioni circa i rischi verificabili e le precauzioni da adottare – il danno alla salute che ne deriva e’ oggetto della tutela risarcitoria ‘ex’ art. 2043 cod. civ., la quale prescinde dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando, come nel caso, la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale. – S. nn. 88/1979, 184/1986.

e

Il corretto bilanciamento fra la dimensione individuale e collettiva della salute – in relazione alle ragioni di (reciproca) solidarieta’ fra individuo e collettivita’ – implica il riconoscimento di un equo ristoro in favore di chi – obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario che importi un rischio specifico, o prestando la relativa assistenza – subisca, per l’avverarsi del rischio, un danno ulteriore rispetto alle conseguenze normalmente proprie (e tollerabili) di ogni intervento sanitario. Pertanto, e’ costituzionalmente illegittima – per violazione dell’art. 32 Cost. – la legge 4 febbraio 1966 n. 51, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennita’ per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo.

Fonte, ovviamente, Corte Costituzionale, Sito Ufficiale C.Cost., 1990, massima redatta a cura del Servizio Studi e massimario della Corte Costituzionale, riportae per analisi da Il Sole 24 Ore, Ventiquattrore Avvocato, 2015, 3, pg. 39, annotata da L. Biarella”

Potrete leggere sia le massime che il testo qui, dal sito ufficiale, in assenza di raccolte.

Come vedete si dice tutt’altro: la conclusione pervenuta nella “presunta massima” per cui “il diritto del singolo prevale sempre su quello della massa” è del tutto inesatta.

Il diritto del singolo non esclude l’imposizione di una vaccinazione obbligatoria, ovviamente purché non ne sia tratto che un danno lieve e transitorio.

Ovviamente, come abbiamo avuto modo di vedere in sentenze recenti del Consiglio di Stato, si riconosce il valore della solidarietà ma non si richiede il sacrificio del sé.

Lo Stato può, a volte deve, obbligarti a comportarti in modo solidale con la società che ti circonda: il limite è che non può chiederti di immolarti per essa.

Cosa ovviamente dimostrata falsa dal semplice dato della vaccinazione anticovid. Come dalle vaccinazioni obbligatorie in generale.

Riassunto della vicenda processuale

L’integrale, anche essa disponibile nelle principali banche dati, descrive una diversa storia.

Parliamo di una madre che ha contratto la poliomielite dopo essere entrata in contatto coi fluidi corporei (muchi, deiezioni) del figlio.

Evento raro ma possibile col vaccino antipolio del quale la ricorrente ha addotto di non aver ricevuto compiuta informazione.

E come si è visto dalle massime, evento che è stato giudicato meritare il ristoro delle autorità, abrogando quindi una previgente norma che, con riguardo all’antipolio, non prevedeva equa indennità per chi fosse risultato contagiato o affetto da “altra apprezzabile malattia” in seguito alla vaccinazione o alla cura.

In sintesi, il significato viene ribaltato del tutto rispetto alla pseudomassima.

Se la pseudomassima novax recita che il diritto individuale alla salute prevale sempre su un generico interesse collettivo, la massima reale riconosce un interesse collettivo, e stabilisce idonei ristori nei casi in cui vi sia un apprezzabile danno riconoscibile alla vaccinazione.

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