CGUE: Rigettate tutele cautelari nel ricorso italiano contro il Green Pass, ad oggi impossibile sospendere

di Bufale.net Team |

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CGUE: Rigettate tutele cautelari nel ricorso italiano contro il Green Pass, ad oggi impossibile sospendere Bufale.net

Rigettate tutele cautelari nel ricorso italiano contro il Green Pass: questa è la notizia di questi giorni.

La strada si presenta invero in salita: un tentativo francese presso la CEDU era stato bocciato in parte per simili ragioni affini a quelle del diniego di tutele cautelari, ovvero una mancanza dei requisiti simultanei di urgenza e fondatezza preliminare nel diritto (quantomeno nella prima fase preliminare, prima di entrare nel merito).

Ancorché, a onor del vero, in quel caso il tentativo francese fu macchiato dal tentativo di stimolare altri utenti a mandare ricorsi fotocopia, elemento non presente nel ricorso italiano.

Ricorso quindi validamente redatto nella forma e aderente allo scopo di richiedere un pronunciamento, ma rigettato nella sostanza. Ricorrere è diritto di ogni cittadino Europeo. Suo diritto è ricevere risposta e dovere accettarla.

La domanda è stata semplice, e richiedeva annullarsi il regolamento istitutivo del Digital Green Certificate (aka il Green Pass) in quanto contrario alla Carta dei Diritti Fondamentali, privo di certezze mediche sul contagio e l’efficacia dei vaccini e macchiato da incertezze sui tamponi.

Provvedendo nell’interim alla sospensione del provvedimento.

La Corte di Giustizia Europea ha rigettato le tutele cautelari nel ricorso italiano contro il Green Pass adducendo che “nessuna argomentazione dei richiedenti dimostra, a prima vista, il carattere manifesto della violazione denunciata” circa la discriminazione tra persone vaccinate e persone non vaccinate nell’esercizio dei loro diritti fondamentali “poiché il possesso dei certificati previsti dal regolamento non è condizione necessaria per l’esercizio del diritto alla libera circolazione”.

Si è spinto inoltre a dichiarare che

la sospensione dell’esecuzione può essere  accordata se la parte richiedente prova che la sua concessione è fondata prima facie in fatto e  in diritto (fumus boni iuris) e che è urgente, nel senso che è necessario che sia emanata e che  produca effetti prima della decisione della causa principale per evitare un danno grave e  irreparabile. Queste condizioni sono cumulative, cosicché le domande di misure provvisorie  vanno rigettate in mancanza di una di esse. Il giudice del procedimento sommario procede  ugualmente, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco.

Gli elementi mancanti

Un provvedimento di urgenza richiede infatti che ci siano periculum in mora e fumus boni iuris: un rischio concreto che spinga il Tribunale Adito a disporre ordinanze prima che si arrivi a sentenza, nel merito, e la fondatezza almeno apparente e “embrionale” del diritto di cui si parla, perché il giudice possa fare almeno le minime valutazioni del caso.

Nel ricorso italiano contro il Green Pass secondo la CGUE manca l’urgenza, in quanto

il carattere manifesto della violazione denunciata, poiché il  possesso dei certificati previsti dal regolamento non è condizione necessaria per l’esercizio del  diritto alla libera circolazione. Inoltre, egli sottolinea che i richiedenti non presentano alcun  elemento che dimostri il peggioramento delle loro condizioni di spostamento, derivante dal regolamento, rispetto alla situazione preesistente alla sua entrata in vigore.

Al riguardo ricorda che il Green Pass non è creato per chiudere, ma per aprire, insistendo che

In effetti, lo scopo del  regolamento impugnato è semmai quello di facilitare l’esercizio del diritto di libera circolazione in  seno all’Unione durante la pandemia di Covid-19 grazie all’introduzione di un quadro comune per il  rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati Covid digitali dell’UE.

Per poi concludere che

In secondo luogo, il presidente del Tribunale specifica che il giudice del procedimento sommario  deve in ogni caso disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da documenti dettagliati,  che dimostrino la situazione finanziaria della parte che richiede la misura provvisoria e che  permettano di valutare le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata  assunzione delle misure richieste. A tal proposito, egli constata che i richiedenti hanno omesso di  fornire indicazioni concrete e precise suffragate da documentazione scritta, cosicché egli non è in  grado di valutare se il preteso danno possa qualificarsi come grave ed irreparabile.

Tutto ciò premesso, vi è diniego nella sospensione cautelare. Il processo di merito proseguirà: nel frattempo la situazione resta quella di sempre.

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