BUFALA E DISINFORMAZIONE Art. 20.5 Codice Penale: l’azione di rottura della finestra per salvare un animale è considerata legittima

di Luca Mastinu |

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BUFALA E DISINFORMAZIONE Art. 20.5 Codice Penale: l’azione di rottura della finestra per salvare un animale è considerata legittima Bufale.net

Un passaparola compulsivo e, per certi tratti, pericoloso sulla rottura di un finestrino per mettere in salvo un animale, ha ripreso a circolare di bacheca in bacheca in questi giorni, nonostante l’avessimo smentito in ben due tempi (2014 e 2017):

Il messaggio, riproposto nella classica formula dell’immagine inattendibile con scritta sovrimpressa (leggi la nostra guida utile), contiene un insieme di inesattezze che, purtroppo, vengono considerate verosimili da un’importante percentuale di utenza.

In primo luogo, l’articolo 20 del codice penale (il 20.5 non esiste) riguarda le pene principaliaccessorie:

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Su Studio Brocardi spiegano:

Le pene principali di cui all’art. 17 sono determinate dal Giudice all’esito di una sentenza di condanna. In base al potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 132, egli può graduare la pena utilizzando i criteri enucleati dall’art. 133 i quali permettono sia una valutazione delle caratteristiche oggettive e di gravità del fatto commesso, sia un’analisi dell’elemento intenzionale e soggettivo presente nel reo al momento della condotta, sia in generale un giudizio circa la sua attitudine a delinquere.

Le pene accessorie conseguono invece di diritto alla condanna, nel senso che il Giudice non può esimersi dall’applicarle, tutt’al più, ove possibile (art. 30), può determinarne la durata di applicazione.

Nulla a riguardo, dunque, dello stato di bisogno in cui si è legittimati a sfondare il vetro di un’automobile per trarre in salvo un animale.

In realtà, il post virale si riferisce all’articolo 54 del codice penale, che però riporta qualcosa che differisce, oltremodo, dal contenuto del meme:

Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

Dunque, la legge non autorizza ciecamente la rottura del vetro di una portiera per trarre in salvo un animale, tanto meno consiglia di scattare una foto prima di procedere all’operazione. Per farla breve, se non siete sicuri dello stato di necessità, dunque di un pericolo imminente, evitate: se fate una foto prima di lanciarvi nella rottura del finestrino, quella diventa una prova a vostro carico, perché andate voi nel penale qualora l’animale non fosse in reale pericolo.

Per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo a questo link dello Studio Brocardi.

Parliamo di bufala, dunque, perché il meme confonde due articoli del codice penale e rischia di diffondere un messaggio che pericolosamente invita tutti a prendere iniziative che potrebbero portare a conseguenze di un certo spessore.

Parliamo di disinformazione, infine, perché si tratta dell’ennesima catena creata con la scusa del rispetto per la vita degli animali, ma che in realtà crea confusione e cattiva informazione.

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