PRECISAZIONI La storia del "canguro" e il caso Cirinnà. Dietrofront del M5S? – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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PRECISAZIONI La storia del "canguro" e il caso Cirinnà. Dietrofront del M5S? – Bufale.net Bufale.net

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Ogni qualvolta succede qualcosa di strano in Parlamento esce fuori un “nuovo termine” che gli italiani imparano ad usare. Tuttavia, il “canguro” è una pratica parlamentare già nota e utilizzata in passato, ma per alcuni quel termine era passato inosservato o semplicemente dimenticato.

L’ostruzionismo

Di sicuro sarà noto ai lettori l’esistenza della tecnica chiamata “ostruzionismo”, usata spesso dalle opposizioni per rallentare o bloccare una legge. Non avendo la maggioranza l’ostruzionismo rimane una delle “armi” in possesso delle opposizioni.
Le opposizioni hanno la facoltà di presentare un numero indefinito di emendamenti che possono richiedere anche solo la modifica di una virgola, di un punto, di una congiunzione o di una singola e semplice parola con un suo sinonimo presente nel testo del disegno di legge trattato in aula. Esiste un caso “eccellente” dove il leghista Calderoli sostenne di aver creato un programma in grado di produrre migliaia di emendamenti in pochissimo tempo (parlava addirittura di milioni).

Che cos’è il canguro?

Come dicevo in precedenza, è una pratica parlamentare già nota ed utilizzata in passato e consente di raggruppare gli emendamenti uguali e quelli dal contenuto analogo, riassumendoli in uno solo. In pratica viene creato una specie di “maxi-emendamento“.

In che modo avviene la votazione?

Una volta approvato o bocciato il “maxi-emendamento” decadono automaticamente di fatto tutti gli altri. L’obiettivo è quello di “snellire” il lavoro del Parlamento.

Da quando esiste?

Dal 1911 esiste nel Regno Unito il cosiddetto “Kangaroo closure“, il quale permette al Parlamento di Londra di procedere al voto “saltando” gli emendamenti selezionati dal Presidente in aula per “snellire” la discussione.
Tale procedimento veniva già adottato dalla Camera dei Deputati italiana ed è presente nel suo regolamento all’articolo 85 al punto 8:

8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell’entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l’Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E’ altresì in facoltà del Presidente di modificare l’ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Prima del 1996 non era previsto dal regolamento del Senato, ma la giunta per il regolamento dello stesso ramo del Parlamento lo riprese da quello della Camera ed è tutt’ora presente all’articolo 102 comma 4:

4. Il Presidente ha facoltà di modificare l’ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Il “canguro” è incostituzionale?

Ecco quanto riportato nelle prime righe del regolamento della Camera dei Deputati:

La Costituzione rimette ai Regolamenti parlamentari (della Camera e del Senato) la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni dei due rami del Parlamento, la definizione degli organi e delle procedure, nonché l’organizzazione interna, nel rispetto dei principi posti dalla stessa Costituzione. Il Regolamento della Camera e quello del Senato costituiscono due corpi normativi separati e autonomi, che ciascuna Camera applica e modifica autonomamente: si tratta di un complesso di norme scritte – una specie di codice – che ciascuna Assemblea adotta, in ossequio ad una precisa disposizione costituzionale (art. 64, primo comma), con la maggioranza assoluta dei propri membri, cioè con un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei suoi componenti. Si tratta di una delle manifestazioni più importanti di un principio generale dell’ordinamento costituzionale, quello cioè dell’autonomia delle Camere.

Ecco quanto riportato dall’articolo 64 della Costituzione italiana:

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Al momento, e senza una sentenza della Corte Costituzionale, non vi è possibilità di negare questo strumento che potrebbe far durare la discussione parlamentare del disegno di legge per molto, moltissimo tempo (anche mesi).

Il “super canguro” per il ddl Cirinnà

In realtà quello presentato dal senatore Marcucci è un particolare tipo di “canguro”. Il Presidente del Senato può, come abbiamo appreso dal regolamento, modificare l’ordine delle votazioni mettendo per primo quello del senatore del Partito Democratico. Questo emendamento modifica (attraverso l’introduzione di un articolo 01 già oggetto di altri emendamenti) il testo del ddl Cirinnà senza cambiarne il senso e gli obiettivi, ma di fatto una volta approvato con il voto in aula rende inutilizzabili e “non votabili” molti degli emendamenti successivi (diventando di fatto una “seconda versione” del testo gli altri emendamenti servivano solo per modificarne la “prima versione”).
Questa tipologia di “canguro” venne usato anche dal senatore Esposito del Partito Democratico nel 2015 per cancellare di fatto circa 35 mila di emendamenti presentati per la riforma della legge elettorale.

Il “super canguro” è incostituzionale?

Di certo questo emendamento “super canguro” non permette di fatto la possibilità di affrontare gli emendamenti successivi, portando in qualche modo ad un’approvazione di fatto del disegno di legge in esame. Tuttavia può essere usato fino a che non vi sia un parere della Corte Costituzionale come avvenne in passato per i decreti legge reiterati.
In passato i governi poteva emanare decreti legge avente di fatto forza di legge per un periodo limitato di tempo, finché il Parlamento non le approvava definitivamente in leggi ordinarie. Ci furono, di conseguenza, dei casi di reiterazione che fecero storcere il naso, siccome annullavano i poteri del Parlamento:

Nel corso della settima legislatura (1976-79) su 15 decreti legge non approvati ne vennero reiterati 9. Nella dodicesima legislatura (1994-96) sono stati addirittura 558 i decreti reiterati dal Governo. Le cronache ricordano il caso del decreto-legge sulla nautica da diporto (dove tra le altre cose il “comandante” veniva chiamato “conducente” o “conduttore”) reiterato ben 24 volte.

Per intenderci, bastava cambiare una virgola ed il decreto legge “tornava” in vigore per i tempi previsti e veniva nuovamente modificato ogni volta che questi tempi stavano per scadere, senza dare la possibilità al Parlamento di dire la propria. In tal caso intervenne proprio la Corte Costituzionale con la sentenza del 1996:

La Corte costituzionale, con una sentenza del 1996, ha poi dichiarato incostituzionale la prassi della reiterazione che infatti da allora è sostanzialmente venuta a cadere. Non è cambiato tuttavia, anzi si è accentuato negli ultimi anni, l’impiego della decretazione d’urgenza come elemento privilegiato di legislazione per costringere il Parlamento ad un esame rapido dei provvedimenti. E questo anche forzando i principi di casi straordinari, di necessità e di urgenza fissati nella Costituzione. E l’iter parlamentare può avanzare anche perchè è lo stesso Parlamento, con le sue commissioni, a dare il primo giudizio sull’osservanza dei principi costituzionali. Con un ulteriore strumento sempre più spesso utilizzato dai Governi per la conversione dei decreti: il voto di fiducia per garantire l’approvazione del testo originario o degli emendamenti proposti dallo stesso Governo. La Corte costituzionale può peraltro intervenire solo a legge approvata e solo su istanza di una parte interessata.

Uno strumento non gradito dalle opposizioni. Dietrofront del M5S?

Si parla di un “dietrofront” del Movimento 5 Stelle in merito alla votazione del “super canguro”. Al momento l’unico “dietrofront” del cinque stelle riguarda la libertà di voto dei suoi senatori e la negazione di quanto votato nel 2014 dalla base dello stesso, mentre per il “super canguro” non risultano apprezzamenti a suo favore, anche perché nel 2014 si erano presentati al Senato con dei peluche di canguri per protestare l’eliminazione di 1400 emendamenti per la riforma costituzionale del bicameralismo perfetto.

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