GUIDA UTILE Tutto quello che l’Analfabeta Funzionale medio vi dirà delle elezioni: gli errori da non fare – bufale.net

di Shadow Ranger |

bufala sindaco di lonigo
GUIDA UTILE Tutto quello che l’Analfabeta Funzionale medio vi dirà delle elezioni: gli errori da non fare – bufale.net Bufale.net

Ogni elezione, ogni consultazione referendaria, ogni occasione in cui il Popolo Italiano viene chiamato alle urne, l’Analfabeta funzionale è in agguato, ripetendo sempre gli stessi errori (e, per l’occasione, aggiungendone uno completamente nuovo). Andiamo con ordine, e prevediamo un po’ di oscenità e gazzarra che domani ci attendono

Il “cittadino 2.0” che invita a fotografare la scheda elettorale

Siamo nell’età del Web 2.0, e come dei Galactus narcisisti tutti noi viviamo con una bulimica fame di link che divora dall’interno,  assetati ed affamati dell’attenzione altrui.

Siamo circondati da gente che va al ristorante per scattare foto al cibo prelibato, che scatta foto a cose e persone solo per l’attenzione che ne deriva: ci possiamo forse stupire se cominceranno a fioccare schede elettorali fotografate nel seggio con inviti a pubblicare il proprio voto per fare pubblicità alla propria fazione?

Ma voi non fatelo: è giusto notizia odierna che un cittadino toscano che nel 2013 si era prodotto in tale gesto, rimbalzando di Appello in Cassazione, si sia ritrovato oggi a pagare una multa di 15mila euro.

La Suprema Corte, con la sentenza depositata oggi, ha condiviso la conclusione dei giudici di secondo grado: “l’interpretazione letterale della norma (l’articolo 1 della legge 49/2008, sulla segretezza del voto, ndr) non si presta ad equivoci, nel senso che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo della stessa”, cioè “l’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l’espressione del voto”, a cui la norma “fa esclusivo riferimento nel prevedere la sanzione penale in caso di inosservanza”.

Quindi, anche questa volta, cellulari e smartphone con camera fotografica vedete di lasciarli fuori dalla cabina: una piccola indiscrezione potrebbe costarvi ben caro.

Il complotto della matita indelebile che però si cancella

Ne abbiamo parlato ad ogni singola consultazione elettorale: gente che decide di portarsi non solo il cellulare, ma l’intero reparto cancelleria della cartolibreria sotto casa, e, armato di fogli di carta e gomme insiste che, siccome è riuscito a cancellare in buona parte il segno della matita ha deciso di essere vittima di un complotto della kasta che, nottetempo, cancellerà i voti espressi a matita per spostarli.

Niente di più falso: ci costringete a riepilogarvi quello che già dicemmo nell’articolo indicato e che altri fonti dell’epoca riportano.

Sostanzialmente non esiste niente di del tutto incancellabile, neppure la matita copiativa, la quale è grafite mista a pigmenti. Quello che si può fare è rendere la cancellazione più difficile (si parla in fatti di matite ad elevato indice di indelebilità) e, in particolar modo, latrice di altri segni permanenti in grado di evidenziare la mistificazione.

Cancellando un tratto di matita copiativa su un foglio di carta bianco come quello che potreste comprare in cartolibreria e strofinando con vigore una gomma, otterrete il mutare del corposo tratto scuro della matita copiativa in una tenue traccia azzurrata: ma effettuando la stessa operazione sulla carta e sulla stampa di una scheda elettorale otterreste un confuso blob di inchiostro e blu, con un evidente alone nerastro e confuso che, cancellando parte della scheda stessa, otterrebbe l’unico effetto di rendere la scheda palesemente nulla.

La stampa delle schede elettorali infatti non avviene su carta comune, ma su carta copiativa riciclabile, cosa che comporta due effetti principali. Il primo è che non è possibile sovrapporre le due schede elettorali fornite al seggio mentre si vota: il segno della prima scheda finirebbe trasferito sulla seconda con la sola pressione. Il secondo, quello che ci riguarda, è che ogni tentativo di strofinare una gomma sulla stampa della stessa provocherà inevitabilmente gli effetti già descritti, lasciando una deturpante traccia sulla scheda.

È escluso naturalmente che voi possiate portarvi matite da casa, ed anche che possiate mettervi a fare test delle matite su altra carta che non sia la carta copiativa riciclabile usata per le schede.

Le schede estere sono nulle! Mancano alcuni partiti e non sono timbrate!

Ne abbiamo veramente parlato, e diffusamente, qui.

Possiamo anticipare per i più pigri che non tutti i partiti hanno raccolto le firme per la circoscrizione estero, il blocco Forza Italia / Lega / Fratelli d’Italia in estero si è presentato con un simbolo unificato e, infine le schede elettorali per l’estero non vengono recapitate timbrate agli elettori.

La timbratura avviene al momento della raccolta, secondo l’Art.14 della legge 459/2001, che qui riportiamo ancora una volta

 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5, dei cittadini aventi diritto all’espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un’unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all’apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
                1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l’espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell’elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l’espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell’apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l’apertura delle buste esterne e l’inserimento nell’urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l’espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
                1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall’urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l’espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;
                2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

Il sistema è pertanto costruito per evitare il più possibile ogni intoppo: un ipotetico seguace del complotto dovrebbe riuscire miracolosamente ad intercettare e manomettere un piego composto da due buste, evitando di lasciare tracce di manomissione (che porterebbero all’annullamento del voto) o dovendo imbarcarsi, a scatola chiusa, nella sostituzione a campione di un plico composto da due buste, di cui una col tagliando nominativo (in busta a parte per l’anonimato) oppure lanciarsi in ardite sostituzioni a campione, ulteriormente ostacolate dalla lista di cui alla normativa.

Attenti alla scheda antifrode!

Questa è l’unica cosa corretta, della quale vi abbiamo parlato. Da quest’anno anche le schede per le circoscrizione interne hanno un tagliandino antifrode, questa volta congiunto alla scheda stessa.

Il votante dovrà semplicemente esprimere la propria preferenza, ripiegare con cura la scheda e consegnarla al presidente di seggio, il quale, verificato che il tagliandino sia ancora applicato, provvederà a verificare che la scheda sia quella inizialmente consegnata (allo scopo di evitare mistificazioni e falsificazioni) e solo allora staccherà il tagliandino (confermando quindi la segretezza del voto) e imbucherà la tessera nell’urna.

L’astensionismo è un reato! Denunciate chi non vota e dice di non votare.

Assolutamente, questo è un momento di confusione che abbiamo già affrontato nel dettaglio ai tempi del referendum.

Troverete maggiori dettagli nell’articolo linkato, per ora ricordate bene che chiunque vi ventila conseguenze penali per una vostra eventuale scelta astensionista sta errando, e niente vi accadrà per non aver votato. A parte, naturalmente, aver rinunciato spontaneamente a qualcosa che era nel vostro diritto fare.

Per questo possiamo tranquillizzarvi:

1. Decidere di astenersi e non votare ad una consultazione sia elettorale che referendaria  non è un reato

2.  Dichiarare di non voler votare, o suggerire ad altri di astenersi dal farlo  non è mai un reato, se non siete  parte dei soggetti di cui al citato articolo 98 della Legge Elettorale, ovvero

Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse

3. Dichiarare di non voler votare, o suggerire ad altri di astenersi dal farlo  non è un reato, se non viene commesso  dei soggetti di cui al citato articolo 98 della Legge Elettorale nelle modalità espressamente indicate dallo stesso articolo

In conclusione

Domani è un giorno importante: compiete la vostra scelta, e fatelo nel migliore dei modi.

 

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