GUIDA UTILE Contratti porta a porta: attenti a cosa firmate – bufale.net

di Shadow Ranger |

bufala sindaco di lonigo
GUIDA UTILE Contratti porta a porta: attenti a cosa firmate – bufale.net Bufale.net

I nostri contatti ultimamente ci stanno segnalando tanti articoli e guide utili che approviamo. Non parliamo di bufale questa volta, ma di guide utili relative a fenomeni che purtroppo continuano a consumarsi: l’abuso dello strumento del contratto porta a porta.

I contratti “porta a porta” rientrano infatti tra i contratti al di fuori dei locali commerciali previsti dal vigente Codice del Consumatore, e come tali soggiacciono a regole precise che, purtroppo, capita qualche “furbetto” cerchi di violare delle semplici regole basate sulla dottrina del “Contraente debole”.

Sostanzialmente, lo Stato e l’Unione Europea riconoscono che può, e spesso capita, accadere che uno scaltro commerciante o i suoi addetti, incaricati e formati, si trovino ad interagire con anziani o soggetti senza una preparazione specifica che, laddove in negozio potrebbero almeno riscontrare la merce, esaminarla e decidere, nelle vendite porta a porta vengono sottoposti a formulari scritti da altri ed esortati a firmare per l’acquisto a condizioni disagevoli di merci che neppure hanno esattamente compreso cosa fossero.

Anche per questo la legge prevede che

Per i contratti conclusi con queste modalità è previsto il diritto di recesso entro 14 giorni. Il recesso si applica solo quello che devi pagare è superiore alle 50 euro: se si stipulano contestualmente più contratti  tra le medesime parti, il calcolo si fa sul totale di quello che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti.

Inoltre, prima che un contratto negoziato fuori dai locali commerciali sia concluso, il consumatore deve ricevere le informazioni fondamentali su supporto cartaceo, e solo se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole (cd, dvd, ecc.). Le informazioni obbligatorie riguardano:

  • le caratteristiche principali dei beni o servizi, il prezzo totale comprensivo delle imposte, le eventuali spese di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo;
  • la durata del contratto, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
  • la garanzia legale e commerciale, l’assistenza postvendita, l’esistenza di codici di condotta e di procedure per i reclami e per dirimere le controversie;
  • l’identità del professionista, il suo indirizzo geografico, il numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico. E se diverso anche l’indirizzo presso il quale il consumatore può indirizzare eventuali reclami;
  • tutte le informazioni per esercitare il recesso, se previsto e gli eventuali costi per restituire il prodotto.

Ricordati poi che è vietato chiedere come corrispettivo cambiali che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto o dall’acquisizione del possesso fisico dei beni. E se i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista, in caso di recesso, deve ritirarli a sue spese se non c’è modo di spedirli via posta.

Periodo di recesso che si estende, e di molto, qualora l’informativa sullo stesso non sia avvenuta in modo compiuto, sicché

1. Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il
professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul
diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la
fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma
dell’articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di
cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 52,
comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il
giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Ora: cosa può andare storto, direte voi?

Molto.

È capitato negli ultimi anni, e può ancora capitare, che persone ingegnose e dall’animo truffaldino si presentino a casa di anziani e soggetti deboli col loro bravo contrattino sottobraccio e, spacciandolo per una ricevuta “necessaria a ricevere depliant e materiale relativo alle offerte” per poi tornare dopo la scadenza dei 14 giorni indicati per il recesso a chiedere agli anziani il saldo di una somma spesso onerosa con minaccia di azioni legali.

Si registra un vero e proprio boom di questi metodi vessatori nel 2016, ma abbiamo trovato traccia anche nel 2013, ed i nostri contatti ci riferiscono che, talvolta, putroppo è capitato anche a loro congiunti.

Cosa si può fare?

Innanzitutto, prevenire è meglio che curare, e molto.

Non bisogna mai accettare offerte commerciali da sconosciuti, e neppure accettare appuntamenti telefonici con poco prevviso oppure proposti unilateralmente.

Non dovete mai firmare niente che non sia stato letto con attenzione o, meglio, sottoposto all’attenzione del vostro legale, commercialista o persone di fiducia, non avendo paura di segnalare alle autorità competenti gli agenti commerciali che vi sembrino troppo “frettolosi” o inclini ad accelerare inutilmente il vostro tempo di lettura.

Naturalmente, se proprio decidete di accogliere in casa il rappresentante commerciale, egli dovrà esibirvi tutti i suoi dati, o quantomeno un tesserino che renda lui e la società del tutto identificabili mentre, al contrario, fino alla stipula del contratto avvenuta voi non siete tenuti a fornirgli copia, o anche solo a mostrargli, vostri documenti personali.

Non mostrerete quindi carte di identità, patenti, tessere sanitarie, prospetti paga o bollette telefoniche, dalle quali un male intenzionato potrebbe trarre dati preziosi.

Come ricorda la Federconsumatori, meglio sarebbe trattenere una copia del presunto “documento da firmare” per qualche giorno e dire al commerciale di ritornare o contattarvi dopo che voi avrete fatto controllare lo stesso. Se è onesto, non potrà negarsi.

Se vi avvedete di qualcosa di sospetto nei tempi indicati per il recesso, potrete sempre rescindere il contratto con una semplice raccomandata (troverete un modello qui, o in calce alla normativa citata).

In caso contrario, se posti dinanzi al fatto compiuto è nel vostro diritto far valere le violazioni sull’informativa relativa al recesso, se non sugli interi elementi essenziali del contratto, in quanto siete stati privati della possibilità di una copia personale da esaminare e tutte le informazioni obbligatorie per legge.

Potreste quindi trovarvi di fronte ad un contratto nullo, che le Associazioni dei Consumatori a cui vi rivolgerete possono quindi aiutarvi ad evitare.

Ricordate che da simili vessazioni, spesso vere e proprie truffe, è nel vostro diritto difendervi.

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