GUIDA UTILE – ASpI e i 1000 Euro al mese per i Disoccupati – bufale.net

di Shadow Ranger |

bufala sindaco di lonigo
GUIDA UTILE – ASpI e i 1000 Euro al mese per i Disoccupati – bufale.net Bufale.net

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Ci è pervenuta una richiesta di chiarimenti sull’ASpI, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, provvidenza che sostituisce la “vecchia” disoccupazione e che, a dire di chi ci segnala, dovrebbe portare ad avere “Quasi mille euro al mese per i disoccupati”.
Corretto, ma è bene spenderci su qualche parolina di precisazione.
Punto di riferimento da cui partire è, ovviamente, la scheda di chiarimento normativo dell’INPS, dove apprendiamo in primo luogo i corretti destinatari dell’ASPI, ovvero:

A CHI SPETTA

Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;

A CHI NON SPETTA

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASpI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Ed in secondo luogo i requisiti, ovvero:

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario.

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.
Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

  • nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
  • a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Almeno due anni di assicurazione
Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Requisito Contributivo
Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi – non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

Possiamo ora passare alla sintesi del caso.
L’ASpI spetta al lavoratore disoccupato in modo incolpevole, che abbia perso il lavoro per licenziamento o perdita dell’occupazione a lui non imputabile, ovvero che si sia “dimesso” a seguito di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, e che abbia almeno due anni di contributi contro la disoccupazione ed almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la perdita di occupazione, anche dovuta ma non versata, con elisione di alcuni casi specifici, ben identificati nel precedente paragrafo.
I mille euro proposti nel testo vanno intesi inoltre come un tetto massimo, che nel 2013 erano calcolati secondo i seguenti indici

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat.
  • al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

Per gli indici aggiornati, ancora una volta, conviene fare riferimento all’INPS, la quale risolverà ogni quesito sia con contatto telefonico, che di sportello (fisico o virtuale).
Insomma, non è una bufala, non lo è affatto. Ma chiedete l’aiuto di un esperto.

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