DISINFORMAZIONE TAC: se sei italiano per averla gratis devi avere il cartellino rosa, se sei immigrato basta presentarsi agli sportelli – Bufale.net

di David Tyto Puente |

bufala sindaco di lonigo
DISINFORMAZIONE TAC: se sei italiano per averla gratis devi avere il cartellino rosa, se sei immigrato basta presentarsi agli sportelli – Bufale.net Bufale.net

disinformazione-tac-gratis-immigrato
La pagina Facebook “Dimissioni tutti a casa“, che fa riferimento al sito Piovegovernoladro di cui abbiamo parlato in un precedente articolo su Gasparri, pubblica il 7 febbraio 2015 una foto riportante il seguente testo:

dimissioni-tutti-a-casa-tac-italiani-immigrati
Sapete quanto costa una tac per chi ha problemi patologici? 374 euro! Se sei italiano per averla gratis devi avere il “cartellino rosa” (che lo rilasciano solo quando sei stato operato o hai un tumore o un’altra grave malattia patologica, che rientra nei controlli trimestrali, semestrali o annuali). Se sei immigrato, invece, basta presentarsi agli sportelli…. Questa è “L’Italia Giusta” del PD

dimissioni-tutti-a-casa-piove-governo-ladro
Cosa prevede lo Stato italiano in merito agli immigrati? Davvero sono esentati dal pagare solo perché immigrati?
Leggiamo quanto riportato nel sito del Ministero della Salute:

Cittadini-stranieri-con-permesso-di-soggiorno-non-appartenenti-ai-paesi-convenzionati
I cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia possono accedere alle strutture del servizio sanitario nazionale (SSN) con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno.
I cittadini stranieri temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turisti), possono usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle relative tariffe regionali. Non è prevista l’iscrizione al SSN tranne che per gli studenti e le ragazze alla pari.

Per i cittadini stranieri che giungono in Italia per ricevere cure mediche possono avviare 3 procedure diverse per usufruirne:

Ingresso-per-cure
L’art. 36 del T.U. 286/98 prevede l’ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie.
Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche non consente l’iscrizione al SSN, ad eccezione del permesso per cure rilasciato a donne in gravidanza.
Sono previste tre distinte fattispecie:
1) Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche.
Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche lo straniero deve presentare all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente la seguente documentazione:

  • dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell’eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
  • attestazione dell’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore;
  • certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Il restante 70% delle spese deve essere corrisposto dallo straniero o dal garante.

2) Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari, ai sensi dell’art. 12 – comma 2 – lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7/12/93 n. 517.
In tale ipotesi l’ingresso per cure del cittadino straniero  residente in un paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate,deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero della Salute,individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.
3) Straniero che venga trasferito in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell’art. 32 – comma 15 – della legge 27.12 1997, n. 449.
Le Regioni, possono autorizzare, d’intesa con il Ministero della Sanità, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

  • cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria;
  • cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

I cittadini extracomunitari o comunitari presenti regolarmente in Italia sono equiparati ai cittadini italiani in merito all’accesso ai servizi sanitari anche per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket. Le condizioni sono le seguenti:

  1. Cittadini che abbiano meno di sei anni o più di 65 anni, il cui nucleo familiare però non abbia un reddito complessivo superiore a € 36.151,98.
  2. Cittadini disoccupati o loro familiari a carico purchè il nucleo familiare non abbia un reddito superiore a euro 8.263,31 (11.362,05 se c’è il coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico).
  3. I titolari di pensione sociale (ex assegno sociale) e i loro familiari a carico.
  4. I titolari di pensioni al minimo di età che abbiano almeno 60 anni e loro familiari a carico con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 (11.362,05 se c’è il coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico).
  5. particolari prestazioni in caso di gravidanza a rischio
  6. portatori di gravi patologie, anche invalidanti

L’immigrato regolare deve avere dal proprio medico di famiglia, il quale attraverso il Sistema Tessera Sanitaria verifica se ne abbia diritto, l’apposita ricetta riportante il codice di esenzione. Se l’immigrato non è nella lista dell’esenzione, dovrà recarsi all’Asl competente per richiederne l’attestato, allegando la dovuta documentazione fiscale.
Ricapitolando, uno straniero residente regolarmente in Italia deve essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno, di un codice fiscale e di una tessera sanitaria valida che ha la stessa durata del permesso di soggiorno. Si è equiparati ai cittadini italiani, quindi nessuna agevolazione solo per il fatto di essere straniero.
Nel caso si trattasse di un immigrato irregolare le prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere urgenti sono assicurate in forma gratuita, ma il loro stato irregolare implica una segnalazione all’autorità competente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

Ultimi Articoli