DISINFORMAZIONE Scambio di prigionieri per i Marò – bufale.net

di Shadow Ranger |

bufala sindaco di lonigo
DISINFORMAZIONE Scambio di prigionieri per i Marò – bufale.net Bufale.net

format2
Circola sulle nostre bacheche da un paio di giorni una notizia, basata sulla proposta del deputato P. Bernini (M5S). Il testo che avrete sicuramente condiviso, nella forma apparsa nel noto quotidiano online Huffington Post, è

Uno scambio dei prigionieri. E’ questa la proposta del deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Bernini per risolvere il contenzioso in atto con l’India per riportare in patria, definitivamente, i due marò. “L’Italia, dal 9 Ottobre ha tra le mani 18 marinai indiani arrestati per esser stati trovati con 70 tonnellate di hashish a bordo della loro nave. Rischiano 20 anni di carcere a testa dato il grosso quantitativo”, scrive Bernini. Il riferimento è alla notizia, diffusa dal quotidiano Repubblica, dell’arresto a fine giugno di 18 marinai indiani nel Canale di Sicilia, da parte della Guardia di Finanza. A bordo di due navi trasportavano un carico di droga, quasi 70 tonnellate di hashish, di cui però dicono di non saper nulla: “Non sapevamo nulla di quel tesoro nella stiva, chiedete ai comandanti delle navi, che sono siriani”. “L’ambasciata, racconta Repubblica – chiede la liberazione dei marinai. Ma contro di loro ci sono accuse pesanti: traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio, con l’aggravante della grande quantità”.
Bernini allora propone di cogliere la palla al balzo e lancia l’hashtag #ScambiamoliCoiMarò: “Il 9/10 sono stati arrestati in Italia 18 marinai indiani per traffico di droga. #scambiamolicoiMarò”. La proposta di Bernini, però, non è stata accolta positivamente su twitter: “Ma dice sul serio o ci sta trollando?”, gli chiede un utente. Un altro: “ma la droga ce la teniamo?”; “Ma lui era cliente di sti 18? No perché spesso non è lucido. #sischerza”.

La notizia, come comprensibile, è stata accolta con reazioni contrastanti, polarizzate tra l’assoluta adesione (con la creazione di meme secondari dove, rimosso ogni riferimento all’originaria proposta, il condivisore di turno si attribuisce il merito dell’idea di “Chiedere uno scambio di prigionieri”) e l’assoluto scetticismo.
È opinione dello scrivente che le fonti scettiche non siano destituite di ogni fondamento, ancorché data la delicatezza della vicenda ogni parere debba essere ben motivato. Parlare di prigionieri, in questa fase, è inesatto. Non ci è alcun dubbio che sia gli Italiani noi confronti degli Indiani che gli Indiani nei confronti dei Marò non stiano seguendo una logica di prigionia tale da giustificare uno “scambio”, come accadrebbe ad esempio trattando con dei terroristi o dei sequestratori.
Si tratta di Stati Sovrani che, nell’esercizio della loro sovranità, applicano le leggi vigenti sul proprio suolo per accertare la presenza di illeciti compiuti da cittadini esteri.

La notizia è pertanto vera, ma ciò non comporta un parere di ammissibilità della proposta: l’analisi più corretta della vicenda ad oggi è stata fornita infatti dal Generale a Riposo Fernando Termentini:

La prima, una proposta italiana di scambiare i 18 marinai indiani fermati recentemente nel canale di Sicilia a bordo di una nave carica di 40 ton di sostanze stupefacenti, applicando un accordo bilaterale sottoscritto in tal senso nell’agosto 2012. Soluzione che presenterebbe al mondo  i due militari italiani come comuni delinquenti.
Una seconda soluzione e forse la più realistica potrebbe essere quella che l’Italia ha deciso di percorrere la “road map” da tempo proposta dal Vice Ministro degli Esteri, Lapo Pistilli, quando il 16 maggio 2013 in occasione del Forum dei giornalisti del Mediterraneo dichiarò che “In questo momento la collaborazione con le autorità indiane e’ ottima. Sono state gia’ concordate le “regole di ingaggio per il giudizio che gli indiani si apprestano a dare sui due fucilieri, cosi’ come sono gia’ state concordate anche le condizioni successive a una sentenza. Questo mi permette di dire – ha aggiunto Pistelli – che la vicenda e’ avviata correttamente e aspettiamo solo che finisca”.
Nell’uno e nell’altro caso, però, la possibile conclusione della vicenda non rappresenterebbe una vittoria diplomatica italiana. Piuttosto l’ennesima “soluzione all’italiana” che garantirebbe il rientro in Patria dei due militari per la massima soddisfazione delle loro famiglie e di loro stessi, ma ad un prezzo altissimo in termini di immagine degli interessati e dell’intero Paese. Presupposti che si sarebbero  potuti evitare solo rispettando i vincoli costituzionali in tema di estradizione e non esercitando nei loro confronti, invece,  il 22 marzo 2013 nei loro confronti “un’estradizione passiva” a favore dell’India.
Uno scambio di prigionieri, infatti, darebbe per scontato un coinvolgimento dei due marò in un fatto delittuoso e, ancora peggio, la seconda soluzione rappresenterebbe un’ennesima cessione di sovranità nazionale nel momento che l’Italia, rinunciando alle proprie prerogative garantite dal Diritto  internazionale,  preferirebbe  concordare con l’India un’azione giudiziaria condivisa invece di pretendere che l’India rispetti l’immunità funzionale dei due militari garantita loro dal diritto pattizio e quanto previsto da UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) ratificato in sede internazionale  da Delhi.

Infatti il Termentini, che pure è un acceso sostenitore del bisogno di riportare i Marò in Italia, preferisce scartare una simile proposta per gli elevati costi morali e conseguenze per gli interessati che questa porterebbe.
Leggendo infatti il testo dell’accordo bilaterale citato, scopriamo due articoli che ne disciplinano l’oggetto e le pesantissime conseguenze:

Articolo 4 – Condizioni per il trasferimento
Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la persona condannata e’ un cittadino dello Stato Ricevente;
b) la sentenza e’ definitiva;
c) non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza;
d) la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata e’ di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento;
e) la persona condannata o – in caso di sua incapacita’ dovuta a ragioni di eta’ o alle condizioni fisiche e mentali – il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento;
f) gli atti o le omissioni per i quali e’ stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
g) Lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d’accordo sul trasferimento.

Nonché

Articolo 9 – Continuazione dell’esecuzione della condanna
1) Salvo quanto stabilito dall’art. 11 del presente Accordo, le autorita’ dello Stato Ricevente devono continuare l’esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente.
2) L’esecuzione della sentenza sara’ disciplinata dalla legge dello Stato Ricevente e soltanto tale Stato sara’ competente per l’adozione di tutte le relative decisioni.
3) Se la condanna e’ per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con le leggi dello Stato Ricevente, quest’ultimo puo’, con il consenso dello Stato Trasferente, adeguare la pena ad una prevista dal proprio ordinamento per un reato similare. Riguardo la natura e la durata, la pena cosi’ modificata dovra’ corrispondere il piu’ possibile a quella inflitta dalla condanna nello Stato Trasferente. Non dovra’, tuttavia, aggravare ne per natura ne per durata, la condanna inflitta dallo Stato Trasferente.

Il grave sottotesto che una simile proposta, ai sensi dell’accordo di riferimento, sarebbe sostanzialmente prendere delle persone in attesa di giudizio, tra cui i marò Italiani, dichiararli di ufficio colpevoli di ogni accusa ed addebito e riportarli in Italia, sostanzialmente, da condannati (l’articolo 11 citato infatti, sostanzialmente, subordina la concessione di grazia allo stato “di invio”, con obbligo per lo stato ricevente di darvi corso).
Ammesso che ciò sia possibile (dato che il testo, come visto, si applica esclusivamente a condannati in via definitiva e non a semplici imputati come i Marò, dei quali potrebbe ancora essere dimostrata l’innocenza), sarebbero calpestati quindi non solo l’onorabilità e dignità dei Marò, ma ogni residuo di credibilità dello Stato Italiano e gli stessi cardini della responsabilità penale, arrivando alla fiducia del “Colpevole di Ufficio” e sbarazzandosi del “Giusto procedimento disciplinato dalla legge”.
Lo scrivente si riporta pertanto alle parole alle parole di Catherine Ashton, Alto rappresentante per la Politica estera dell’Unione europea, che sulla vicenda ha dichiarato

I ritardi nel processo dei due marò sono del tutto inaccettabili. L’Unione Europea ha esortato l’India a trovare al più presto una soluzione rapida e soddisfacente alla controversia in base alla Convenzione dell’Onu sul diritto del mare e al diritto internazionale

Nonché alle parole del Generale Termentini: una simile proposta, ove accettata ed accettabile (cosa non automatica, accettando la normativa alla lettera), si presenterebbe come una incongrua ammissione di colpevolezza che macchierebbe per sempre ogni possibilità degli imputati di provare le loro ragioni.
 

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

Ultimi Articoli