DISINFORMAZIONE 850 sindaci d’Italia vietano i botti a Capodanno, ma il TAR interviene per sospendere l’ordinanza del sindaco Virginia Raggi – bufale.net

di Shadow Ranger |

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DISINFORMAZIONE 850 sindaci d’Italia vietano i botti a Capodanno, ma il TAR interviene per sospendere l’ordinanza del sindaco Virginia Raggi – bufale.net Bufale.net

raggibottiCi segnalano i nostri contatti un’immagine memetica che sta circolando sui loro profili

15749934_10212134526026756_563132587_n850 Sindaci di Italia vietano i botti a Capodanno per tutelare persone e animali, ma il TAR interviene per sospendere l’ordinanza emanata da Virginia Raggi. Raccontateci ancora di come questa persona non abbia tutti contro in qualsiasi che faccia.

Rilevato che probabilmente l’ultima frase difetta di una parola, e quindi dovrebbe essere “qualsiasi cosa che faccia”, non possiamo che rilevare come questo meme contenga diverse inesattezze, divise almeno in due ordini.

Il TAR è intervenuto solo per sospendere l’ordinanza Raggi, il Sindaco Raggi ha tutti contro

Falso. Provvedimenti simili sono stati presi dalle Prefetture di diversi altri comuni, come ad esempio buona parte del Veneto.

La ratio di questa raffica di dinieghi è da ricercarsi nella circolare ministeriale 0018798 del corrente Dicembre, dove il ministero dell’Interno ha chiarito «l’illegittimità delle ordinanze anti botti o meglio quelle di divieto di accensione di fuochi d’artificio ex articolo 54 Tuel e l’inserimento in maniera permanente di tale divieto all’interno dei regolamenti comunali (come hanno fatto in Toscana, per esempio, Empoli e Cecina). Non è quindi una guerra alla Raggi, ma un chiarimento “tombale” sull’applicazione dell’articolo 54 del TUEL alle competenze tra Sindaci e Prefetti, applicato in tutto il suolo Nazionale è che non ha colpito solo Roma. Il che ci porta al secondo punto del meme.

Il TAR è intervenuto per sospendere l’ordinanza

Ni. È intervenuto, ma il TAR non ha, in questo caso, diritto autoritativo e dirigista.

Passiamo infatti a leggere il citato articolo 54 del TUEL, Testo Unico Enti Locali:

Art. 54
Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Sostanzialmente, in casi simili, è imprescindibile il ricorso al parere prefettizio, ed un’ordinanza priva dell’approvazione, del veto o della consultazione del Prefetto è da considerarsi nulla.

Per buona ragione: sono le Prefetture infatti, come precisato dall’ordinanza, a doversi occupare dell’applicazione delle misure necessarie a garantire l’ordine pubblico. Come potrebbero farlo se non fossero coerentemente informate?

Questo difetto di forma genetico ha consentito alle associazioni di categoria di presentare ricorso al TAR. Detto ricorso, essendo sufficietemente motivato sulla base del precitato vizio genetico, ha portato nell’immediato al provvedimento di urgenza del blocco dell’ordinanza.

Riporta un’intervista al Post come molti altri comuni abbiano ricevuto diffide al ritiro dell’ordinanza, ma Roma abbia ricevuto direttamente il ricorso per la risonanza nazionale che ciò avrebbe comportato

Le associazioni di produttori di fuochi d’artificio, come ASSPI e ANISP, hanno fatto un ricorso d’urgenza al TAR. Anche in altre città è in vigore il divieto di fuochi artificiali ma il presidente dell’ASSPI, Nobile Viviano, ha spiegato a Repubblica che «in circostanze simili abbiamo mandato diffide ai sindaci di altre città, ma nel caso di Roma abbiamo deciso di presentare ricorso al TAR perché l’esito avrebbe avuto risonanza nazionale». Il TAR ha sospeso l’ordinanza e ha annunciato che emetterà il giudizio di merito il prossimo 25 gennaio (non con gran tempismo, quindi: il problema dei botti riguarda la notte di Capodanno). Dopo quella data però i produttori di fuochi d’artificio potranno cercare di rivalersi sul comune di Roma per eventuali perdite subite a causa dell’ordinanza. Luca Proietta, dirigente dell’ANISP, l’altra associazione di produttori, ha detto: «Siamo pronti a chiedere anche un risarcimento per i danni che abbiamo subìto, perché l’atto della prima cittadina ha bloccato un mercato che viaggia tra i 2 e i 3 milioni di euro».

Secondo giornali ed esperti, il TAR ha deciso di bocciare l’ordinanza del comune di Roma a causa dei diversi errori formali e sostanziali che conteneva. Per esempio l’ordinanza non è stata inoltrata alla prefettura prima di essere pubblicata e non presentava i requisiti di urgenza che richiederebbe emettere un simile tipo di decisione. Secondo Viviano, inoltre, ai sindaci non è consentito vietare in maniera indiscriminata tutti i fuochi artificiali, compresi quelli consentiti dalla legge e che rispettano le normative europee.

Il TAR non ha potuto fare altro che accettare il ricorso, emettere i provvedimenti di urgenza richiesti e rinviare per la discussione nel merito.

Su richiesta, aggiungiamo inoltre il testo della richiamata circolare 0018798/16

“Sono illegittime le ordinanze che vengono adottate dai sindaci ex art.54, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 2000 per vietare l’utilizzo dei fuochi d’artificio (petardi e simili) – scrive il Ministero che poi spiega – Infatti, non sussistono i presupposti della contingibilità e urgenza necessari per poter adottare l’ordinanza sindacale. Inoltre – prosegue la nota – ai sensi dell’art. 29, comma 5 del decreto Legislativo n° 123 del 29 luglio del 2015, spetta al Prefetto e non al Sindaco l’autorità di sorveglianza sul mercato per quanto riguarda gli articoli pirotecnici.”

Anche questo, speriamo, contribuisce a ripristinare la correttezza della vicenda.

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