ALLARMISMO e DISINFORMAZIONE Banche, nuovo regalo del governo: strada spianata per esproprio case – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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Il Fatto Quotidiano pubblica il 26 febbraio 2016 alle 08:11 un articolo dal titolo “Banche, nuovo regalo del governo: strada spianata per esproprio case. E chi compra all’asta non paga tasse“. Riporto la prima parte dell’articolo che spiegherebbe il contenuto dell’atto del Governo:

Un regalo a banche e speculatori, l’ennesima mazzata ai danni di cittadini e consumatori. Ci pensa il governo nella persona del ministro Maria Elena Boschi con un decreto legislativo sui finanziamenti ipotecari. E’ il suo ministero, infatti, ad aver trasmesso alla Camera l’atto del governo n. 256 che modifica alcuni punti salienti del testo unico della Finanza. Il pretesto è il recepimento della direttiva europea 2014/17 volta ad aumentare le tutele per i consumatori nei contratti di credito. L’esito è però opposto: in realtà il provvedimento del governo italiano punta ad agevolare in ogni modo le vendite forzose degli immobili da parte delle banche e si muove in parallelo alle norme che il governo ha introdotto a proposito delle garanzie di Stato sulle sofferenze bancarie.
Per accelerare al massimo il recupero dei crediti inesigibili da parte degli istituti di credito, il governo ha infatti cancellato l’articolo 2744 del codice civile, che vieta il cosiddetto “patto commissorio” e cioè “il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”. Il superamento di questo divieto permette quindi alle banche di entrare direttamente in possesso dell’immobile e metterlo in vendita per soddisfare il proprio credito qualora il mutuatario sia in ritardo con il pagamento di 7 rate, anche non consecutive. Lo prevede esplicitamente l’art. 120 quinquiesdecies che al comma 3 recita: “Le parti del contratto possono convenire espressamente (come se il consumatore e la banca fossero sullo stesso piano nel negoziare un contratto di mutuo, ndr) al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore (il ritardo nel pagamento di 7 rate anche non consecutive, così come definito dall’art. 40 del Testo unico della finanza, ndr) la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza”.

Successivamente all’articolo de Il Fatto Quotidiano, alle 18:55, il membro del Direttorio del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista pubblica il seguente post sulla sua pagina Facebook:

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Se sei in ritardo di 7 rate (anche non consecutive) del tuo mutuo la banca ti espropria casa e la mette in vendita al prezzo che dice lei.

L’atto del Governo è consultabile dal sito del Senato (con tutti i documenti di approfondimento) e in un corposo PDF scaricabile da questo link.
Ecco quanto riportato nella documentazione presente nel sito del Senato:

Lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive – MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).

In primis l’articolo del Fatto Quotidiano fa di tutta l’erba un fascio, mettendo sullo stesso piano mutui ipotecari e mutui fondiari. La differenza fra i due contratti è enorme, così come la tutela per i consumatori.
Il mutuo fondiario è una “sotto categoria” dei mutui ipotecari. Tale operazione è regolata dal Testo Unico Bancario (T.U.B.) ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n.385 (1 settembre 1993) che recita così:

Art. 38
Nozione di credito fondiario
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d’Italia, in conformita’ delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonche’ le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

Ecco una breve descrizione:

Le caratteristiche specifiche del mutuo fondiario sono essenzialmente la durata, che varia da un periodo minimo di 1 anno ad un massimo di 30 anni, la somma di denaro mutuata e la garanzia, in quanto l’ipoteca non deve mai superare l’80% del valore dell’immobile stesso.
Si tratta di una di quelle forme di mutuo definita a medio-lungo termine.
Altro beneficio, come accennato sopra, sono poi i costi: la somma di denaro richiesta viene versata in una singola soluzione e a condizioni particolarmente agevolate come ad esempio tassi di interesse sostanzialmente bassi. Se si rispetta la normativa sulle detrazioni fiscali del mutuo, inoltre, gli interessi passivi possono essere detratti fiscalmente, con un ulteriore risparmio. Questa particolare tipologia di mutuo, inoltre, ha come garanzia sul finanziamento un’ipoteca di primo grado sull’immobile.

Il mutuo ipotecario, che per contro non è fondiario, non presenta tali vantaggi. Solitamente si ricorre al mutuo ipotecario non fondiario per l’acquisto di immobili non a fini abitativi o per necessità di liquidità.
Perché parliamo del mutuo fondiario? Per la citazione dell’articolo 40 del T.U.B., ossia il “Testo Unico Bancario” (l’articolo de Il Fatto sbaglia il testo, ritenendo che sia il “Testo Unico della Finanza), che disciplina i mutui fondiari che rappresentano la quasi totalità dei mutui per l’acquisto della prima casa di residenza.  Pensate che per i mutui non fondiari la banca può già invocare decadenza dal beneficio del termine anche dopo solo una rata non pagata.
Il Fatto Quotidiano parla di esproprio dopo le famose “sette rate”, omettendo che questa condizione risolutiva è di fatto già in vigore dal 1993, e riguarda esclusivamente i mutui fondiari. Con l’atto del Governo non vi è alcuna modifica dell’articolo 40 del Testo Unico Bancario.
L’articolo è abbastanza lungo, ma cerchiamo di rispondere alle seguenti domande:

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