ALLARMISMO E DISINFORMAZIONE Approvata La Proposta SHOCK Di Fiano: CARCERE Per Chi Possiede Una Foto Del Duce.. – bufale.net

di Redazione-Team |

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ALLARMISMO E DISINFORMAZIONE Approvata La Proposta SHOCK Di Fiano: CARCERE Per Chi Possiede Una Foto Del Duce.. – bufale.net Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti la seguente notizia, che possiamo comodamente derubricare alla A di “allarmismo senza costrutto” ed alla D di disinformazione, se non B di bufala. La premessa che precede il testo è parte integrante dell’articolo: al momento a noi non importa cosa voi pensiate dal punto di vista morale, politico o del vostro cuoricino del DDL Fiano, né ci importa saperlo.

Il nostro incarico, specie in tematiche importanti come la politica, si ferma nell’accertare se un fatto sia vero, falso o reso in modo allarmistico.

Non esistono numeri abbastanza piccoli per esprimere quanto poco ci importi delle valutazioni morali e politiche, e non esistono numeri negativi abbastanza grandi per esprimere quanto vorremmo trovarci lontano da simili valutazioni, specie se effettuate dal popolo di giuristi da Bar che sappiamo sapere essere il Popolo della Rete riunito.

Ecco le priorità per il governo abusivo e illegale, secondo la corte costituzionale, la cosiddetta apologia del fascismo. Nel frattempo la disoccupazione giovanile è alle stelle, le imprese chiudono, le periferie scoppiano e 4 milioni di italiani sono in povertà assoluta. La sinistra non deve aver paura di una foto, ma del popolo inferocito che si scatenerà contro di loro.

L’Aula di Montecitorio ha approvato l’articolo 1 della proposta di legge a prima firma Emanuele Fiano (Pd) che mira ad inserire nel codice penale il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.*

 

Il testo, così come uscito dalla commissione, è stato modificato durante l’esame in Aula, con l’approvazione di alcuni emendamenti. Di fatto dunque la legge voluta dal Pd prosegue il suo percorso in Parlamento. La norma ha scatenato la reazione delle opposizioni. “Follia Pd: bocciata alla Camera la proposta di discutere subito la mozione ’no Bolkestein’ di FdI. La loro priorità? Il delirante ddl Fiano”, ha scritto su Twitter la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Critiche anche da Forza Italia: “Rispetto alla normativa penale, questa è davvero la peggiore legislatura che si ricordi.

Governo e maggioranza stanno dando vita a una serie di interventi non di sistema, né razionali, ma spot, in cui è la politica, quando non l’ideologia, a dettare la necessità della norma penale”, ha affermato il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, Francesco Paolo Sisto. E ancora: “Questo testo, già criticato per l’indeterminatezza dal punto di vista costituzionale e per il mancato coordinamento con le leggi Scelba e Mancino, rischia di diventare una ‘ polpetta avvelenata’ sia per i cittadini sia per i giudici. I primi, infatti, dovranno riuscire a capire nella fumosità della norma cosa sia lecito e cosa no, mentre i secondi si troveranno costretti a risolvere problemi che dovrebbe essere il legislatore a non creare. Si tratta, evidentemente, a prescindere dal merito, di un metodo scellerato che porterà un sistema penale sempre più ‘obeso’ al definitivo collasso”. Infine arriva il commento dell’azzurro Elio Vito: “Priorità del Paese: lavoro e ambiente. Priorità del Pd: oggi lavori parlamentari riprendono con legge per reato propaganda regime fascista!”

E cominciamo benissimo, aprendo subito il campo con la bufala del Governo Abusivo secondo la Corte Costituzionalecontro la quale si scagliò il mai troppo compianto Umberto Eco, morto, come tutti sanno, compiangendo i frutti attossicati che il Web ci avrebbe donato in questi anni.

Segue poi la bufala per cui il reato di apologia del Fascismo sarebbe stato introdotto attualmente, quando proprio la Costituzione citata (invero in modo inesatto) contiene la stessa disposizione, di talché

« È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

(XII disposizione transitoria, Costituzione della Repubblica Italiana) »

Pochi anni dopo, nel 1952, fu varata la prima norma attuativa, la c.d. “Legge Scelba”, munendo la XII disposizione della Costituzione di strumenti attuativi.

Va ricordato che sin dal 1952 ci si pose lo stesso problema che i nostri amici viralizzatori sembrano ritenere attuale e concreto, stabilendo che

l’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione.

Ma le leggi, come tutti sanno, hanno un problema: invecchiano.

Fu così introdotta nell’ordinamento nel 1993 la c.d. Legge Mancino, il cui oggetto precipuo non era il Fascismo “in quanto tale”, ma in quanto esteriore manifestazione di idee basate sulla superiorità razziale o palesemente discriminatorie, di fatto intaccando buona parte dell’impianto fondante dell’ideologia nazifascista

1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:
“Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini
dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a
commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni che, in qualsiasi modo,
incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
2. (soppresso dalla legge di conversione).
3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra
i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiose. Chi partecipa a tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è
punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza con la reclusione
da sei mesi a quattro anni.
Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei
anni.”.

Il tempo scorre di nuovo, e siamo arrivati al 2017.

La Costituzione, sottolineiamo la Costituzione ha quindi introdotto il reato di Apologia del Fascismo, la Legge Scelba ha introdotto sanzioni per la sua ricostituzione e l’uso di simbologie nazifasciste, la Legge Mancino ha individuato atteggiamenti chiaramente riconducibili agli stilemi discriminatori della stessa.

Ma siamo nel XXImo secolo, il secolo dove Internet è ubiquitario e dove i negozietti sono inondati di paccottiglia, spesso neppure “Made in Italy” che rende facile diffondere e rendere cool un’ideologia già ampiamente sanzionata.

Entra nel dibattito il DDL Fiano, tutt’ora in discussione, approvato solo alla Camera e quindi non ancora vigente, introducendo una sola, singola, semplice norma

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. — (Propaganda del regime fascista e nazifascista). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».

2. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Sostanzialmente si aggiunge alle già citate normative una particolare modalità esecutiva, ma non viene introdotta l’astratta punibilità che l’articolo descrive.

Vanno infatti letti gli atti preparatori, che come ogni buon cittadino sa sono essenziali per avere un indirizzo dell’interpretazione autentica della norma, i quali riportano

Le condotte penalmente rilevanti sono individuate: a. nella propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie; b. nel richiamare pubblicamente la simbologia o la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie. In particolare, appare essenziale per la realizzazione della fattispecie di cui alla lett. a), l’inequivocabilità (“chiaramente riferiti”) del nesso tra i beni e i partiti o le ideologie fascisti o nazionalsocialisti. Il delitto è procedibile d’ufficio e – stante l’entità della pena prevista – non consente l’arresto in flagranza.

La parola chiave è l’inequivocabilità del nesso tra i beni e le ideologie.

Sostanzialmente, nessuno sarà mai arrestato per avere una raccolta di francobolli di età fascista, monete istoriate con mezzibusti di Mussolini in atteggiamento ieratico e simili, e tampoco risulta punibile la mera “effigie”.

Ciò che risulta punibile è il gadget ideologico, lo strumento di propaganda venduto al fine propagandistico.

Si rassicuri dunque il lettore.

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