ACCHIAPPACLICK DISINFORMAZIONE Occhio : Dal 3 novembre Patente e Libretto con lo stesso Nome: Si rischia un Verbale da 750 euro – bufale.net

di Shadow Ranger |

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ACCHIAPPACLICK DISINFORMAZIONE Occhio : Dal 3 novembre Patente e Libretto con lo stesso Nome: Si rischia un Verbale da 750 euro – bufale.net Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti la seguente notizia, targata Piccolocuore.

In arrivo verbali salatissimi per gli automobilisti indisciplinati. Dal 3 novembre la carta di circolazione(libretto) e la patente dovranno coincidere: gli automobilisti che usano vetture non intestate a loro nome e che non aggiorneranno la carta di circolazione, potranno incappare in multa da 750 euro.
La registrazione dovrà essere fatta alla Motorizzazione e sulla carta di circolazione dovrà essere annotato il nome di chi utilizza in modo costante l’auto di proprietà altrui per oltre 30 giorni. Sono esenti coloro che usano già un mezzo non di loro proprietà o possiedono un’intestazione non aggiornata

prima della data dell’entrata in vigore delle nuove norme o coloro che usano auto di familiari conviventi (aventi la residenza nello stesso indirizzo).
Le categorie che invece saranno maggiormente colpite sono coloro che utilizzano auto aziendali. L’obbligo è per ogni tipo di veicolo e sarà rivolto sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

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Corretta? In parte, e tardivamente.

Presentata in modo allarmistico? Abbastanza. Specialmente l’ultima parte, quella su TV e giornali che non ne parlano.

Voce di uno che grida nel deserto, dicevano gli Evangelisti di San Giovanni Battista, e così anche noi dobbiamo unirci al coro dei profeti ignorati dalla Controinformazione nel tentativo di accreditarsi come unici araldi dell’informazione che gli altri “vogliono tenere nascosta”

Così nascosta che è dal 2014 che noi e le maggiori testate di informazione sulla guida, come ad esempio Quattroruote ne stiamo parlando.

Infatti, va precisato che sebbene la notizia che ci avete sottoposto sia stata pubblicata a settembre del 2017, la normativa di riferimento è entrata in vigore il 3 novembre del 2014!

Parliamo infatti dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. (come modificato ex L. 120/2010):

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

Come avrete sicuramente notato, la normativa, la cui sanzione, secondo il comma 3 del citato articolo è una sanzione amministrativa dagli euro 705 agli euro 3.526, è entrata in vigore nel 2010, ha avuto bisogno di un lungo periodo di rodaggio per la sua attuazione, al termine del quale, nel 2014 il ministero ha rilasciato il seguente, dettagliatissimo regolamento.

Molti interpreti già all’epoca avevano provveduto semplificare il contenuto della lunga circolare, che mescola dati utili all’utente finale con dati necessari alle sedi ACI ed agli enti preposti al rilascio dei libretti di circolazione.

Per quel che attiene l’utente finale possiamo senza dubbio affermare che la norma si applica per gli atti posti in essere negli ultimi tre anni, in quanto

L’obbligo di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione riguarda gli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 e solo da quella data scatteranno le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, c.d.s. nei confronti dell’avente causa.
Nessun obbligo, quindi, per quei soggetti che hanno posto in essere un atto prima del 3 novembre, per cui la registrazione resta facoltativa.

E quindi nessun “balzello” si aggiunge a coloro entrati nella disponibilità del veicolo prima di pari data, che possono, comunque, provvedere per ragioni di sicurezza spontaneamente e senza obbligo alcuno.

In ogni caso, la maggior parte di coloro che stanno leggendo la notizia in questo momento, ovvero i tipici figli che guidano l’auto dei genitori con essi conviventi in attesa di potersi permettere, con l’indipendenza economica, una casa ed una vettura di proprietà, sono e restano esenti da ogni obbligo.

Avevamo già vaticinato in tempi non sospetti, tre anni fa, che la norma non avrebbe comportato grandi variazioni e la spaventosa impennata nel contenzioso prevista dai viralizzatori, anche perché nei pochi casi di utente privato che guida un’auto non sua, ad esempio il figlio che si è finalmente trasferito in una nuova casa ed ha ricevuto in dono la vettura dei genitori, per sempre o “finché non ne compri una tua” è nell’interesse dello stesso provvedere alla registrazione del caso qualora i 30 giorni di prestito non gli bastino a provvedere all’autonomia, mentre i conducenti di mezzi aziendali o in comodato inadempienti dovranno comunque provvedere, a beneficio degli altri automobilisti che sapranno chi è il reale utilizzatore del veicolo in cui si sono imbattuti.

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